Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Puglia n. 65 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avverso la sospensione di un’istanza autorizzativa ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003, la sopravvenuta caducazione del provvedimento sospensivo ad opera di altra pronuncia resa in giudizio connesso, unitamente all’accertamento del silenzio assenso sulla medesima istanza, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il venir meno dell’utilità della pronuncia richiesta, per effetto dell’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale, preclude ogni esame del merito. Quanto alle spese, la condanna segue il principio di soccombenza virtuale: ove il ricorso sia stato accolto in altro giudizio su censure sostanzialmente sovrapponibili, le spese sono poste a carico dell’amministrazione resistente, pur in presenza di improcedibilità.

Il Fatto

La società ricorrente, insieme a un altro operatore, aveva presentato in data 22.7.2022 un’istanza autorizzativa per la realizzazione di una stazione radio base a servizio della telefonia mobile nel territorio del Comune di Ostuni. L’amministrazione comunale, con nota del 20.3.2024, sospendeva la pratica inerente a quella richiesta.

La società ha impugnato la sospensione davanti al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento dell’atto e l’accertamento della formazione del titolo abilitativo per silentium ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003. Il Comune e l’altra società richiedente non si sono costituiti. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28.11.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nella stessa camera di consiglio, ha accolto il ricorso proposto dall’altra società richiedente, precedente nell’ordine di ruolo e relativo al procedimento connesso, annullando la medesima nota comunale del 20.3.2024 e accertando la formazione del silenzio assenso sull’istanza autorizzatoria presentata congiuntamente.

Da qui la conseguenza processuale: la caducazione dell’atto impugnato, unita all’accertamento del titolo autorizzatorio per silentium, fa venir meno l’interesse della ricorrente a una decisione di merito. Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile, applicando l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Sul regolamento delle spese, il Collegio applica il principio di soccombenza virtuale. Poiché nel giudizio connesso il ricorso è stato accolto sulla base di censure sostanzialmente sovrapponibili ai primi due motivi qui dedotti, le spese sono poste a carico del Comune intimato in favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Il Tribunale dispone invece la compensazione integrale delle spese rispetto all’altra società richiedente. Quest’ultima, osserva il Collegio, non può essere qualificata come controinteressata in senso tecnico, essendo richiedente congiunta della medesima istanza autorizzatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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