Esclusione dalla terna per il Presidente del Conservatorio impugnabile subito (TAR Puglia n. 66 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Consiglio accademico di un Conservatorio esclude un candidato dalla terna di soggetti da proporre al Ministro per la nomina del Presidente dell’Istituzione è atto endoprocedimentale, ma è immediatamente lesivo, perché interrompe il procedimento selettivo nei confronti di quel candidato e ne determina la definitiva esclusione. Il candidato è pertanto tenuto a impugnarlo nel termine decadenziale, senza attendere il decreto ministeriale di nomina. La lesione si attualizza nel momento in cui il candidato ha piena conoscenza dell’esclusione. Il ricorso tardivo avverso l’atto esclusivo è irricevibile; quello avverso il decreto di nomina è inammissibile per difetto di interesse, non potendo il ricorrente conseguire alcuna posizione di vantaggio in esito a una procedura cui ha partecipato solo parzialmente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato la propria candidatura per la nomina a Presidente del Conservatorio statale di musica, Istituzione di alta formazione artistica e musicale. Il Consiglio accademico, con verbale n. 07 del 05.06.2023, aveva esaminato la designazione della terna; con verbale n. 08 del 26.07.2023, aveva individuato i tre nominativi da proporre al Ministro. Il nominativo del ricorrente non era stato incluso.
Con decreto ministeriale n. 1313 del 10.10.2023, il Ministro dell’Università e della Ricerca aveva nominato Presidente uno dei soggetti indicati nella terna. Il ricorrente ha impugnato il decreto, i verbali del Consiglio accademico e, ove occorrente, l’art. 14 dello Statuto del Conservatorio nella parte in cui non prevede la pubblicità dell’avvio della procedura. Ha dedotto la carenza dei requisiti di alta qualificazione professionale e manageriale in capo al nominato, l’illegittimità della votazione a scrutinio segreto senza comparazione dei titoli, l’illogicità della valutazione del proprio curriculum e la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di rito sollevata dall’Amministrazione, secondo l’ordine imposto dagli artt. 76, comma 4, cod. proc. amm. e 276, comma 2, cod. proc. civ., richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4/11, confermato dalle sentenze n. 9/14 e n. 5/2015.
L’eccezione è accolta. Il ricorrente ha dichiarato di aver appreso la propria esclusione dalla terna con nota PEC del 07.09.2023, di trasmissione del verbale n. 08. Il ricorso, notificato il 07.12.2023, è stato proposto oltre il termine decadenziale. Il Collegio respinge l’argomento difensivo fondato sulla distinzione tra atti endoprocedimentali e atto conclusivo: la trasmissione del verbale ha reso conoscibile la lesione in tutto il suo contenuto.
Il Tribunale estende analogicamente alla fattispecie i principi elaborati in materia di concorsi pubblici, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4847 del 2001, Cons. Stato, Sez. V, n. 31 del 2003 e TAR Lazio, Sez. II, n. 7077 del 2006: è immediatamente impugnabile l’atto che esclude il candidato, perché ne interrompe il percorso selettivo. La regola vale anche per la selezione comparativa che sfocia nell’individuazione della terna, ove la scelta del Ministro ha natura di nomina fiduciaria, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 7647 del 2020.
Il Collegio precisa che i partecipanti non hanno, in linea di principio, l’onere di impugnare subito gli atti intermedi, ma devono censurare tempestivamente quelli che si rivelano ex se idonei a produrre un pregiudizio concreto e attuale. Nel caso di specie, già dal verbale n. 08 erano desumibili tutti i vizi poi dedotti: la valutazione dei requisiti, la votazione a scrutinio segreto e la mancata comparazione dei titoli. Anche il difetto di pubblicità era noto al ricorrente sin dal 12.06.2023.
Ne deriva la declaratoria di irricevibilità del ricorso quanto al verbale n. 08 e di inammissibilità quanto al decreto ministeriale, per difetto di interesse: il ricorrente non può conseguire alcun vantaggio da una procedura bifasica cui ha partecipato solo nella prima fase, omettendo di impugnare un atto divenuto irretrattabile. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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