Redditometro: la prova contraria del contribuente non richiede l’uso specifico dei redditi pregressi (Cass. civ. Sez. 5 n. 13576 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova contraria che il contribuente è onerato a fornire in sede di accertamento sintetico ex art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 non richiede la dimostrazione che i redditi esenti o soggetti a ritenuta siano stati effettivamente e specificamente utilizzati per coprire la spesa contestata. È sufficiente la prova documentale di circostanze sintomatiche — quali l’entità e la durata del possesso — da cui possa desumersi che ciò sia accaduto o potuto accadere. Il redditometro introduce una presunzione legale relativa che il giudice non può privare del proprio valore presuntivo una volta accertata la disponibilità degli indici di capacità contributiva.
Il Fatto
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate determinava sinteticamente a carico del contribuente un maggior reddito per l’anno 2007, desunto dall’acquisto di un immobile effettuato nell’anno 2009, ritenuto non compatibile con la capacità di spesa emergente dalle dichiarazioni precedenti. Il contribuente contestava l’atto, e dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, confermava la legittimità dell’accertamento, ritenendo che le pregresse disponibilità economiche documentate non fossero idonee a dimostrare che l’acquisto fosse stato sostenuto con quelle somme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il ricorrente aveva formulato censure generiche, senza indicare lo specifico fatto storico la cui mancata valutazione avrebbe dovuto determinare la cassazione della sentenza. Il controllo demandato dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda infatti l’omesso esame di un fatto storico e non la mera insufficienza della motivazione o la valutazione delle risultanze istruttorie, che resta rimessa al giudice di merito.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, con cui si censuravano gli errori commessi dall’Ufficio nella determinazione della superficie dell’abitazione e del valore commerciale delle autovetture. Tale censura è stata considerata volta a sollecitare una rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, essendo già stata operata una valutazione istruttoria congrua e dettagliata dal giudice di appello.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando la violazione dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 nella sentenza impugnata. La giurisprudenza di legittimità richiamata ha chiarito che la norma non esige la prova che i redditi esenti o soggetti a ritenuta siano stati usati per coprire la spesa contestata, ma solo una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o potuto accadere. Lo specifico riferimento all’entità e alla durata del possesso di tali redditi mira ad ancorare la disponibilità a fatti oggettivi, senza imporre al contribuente l’onere di dimostrare l’impiego specifico della somma.
La Corte ha infine dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, che non può essere convenuto per vizi attinenti alla preliminare attività accertativa, non essendo impugnati atti direttamente riferibili allo stesso. L’ordinanza ha quindi accolto il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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