Bando che impone i costi della manodopera va impugnato subito (TAR Sicilia n. 1740 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di gara che qualifica l’appalto come servizio e individua i costi della manodopera quali componente non ribassabile della base d’asta è atto immediatamente lesivo, con la conseguenza che la clausola va impugnata entro il termine di trenta giorni decorrente dalla sua conoscenza, non essendo sufficiente la successiva impugnazione dell’esclusione. La clausola impositiva di obblighi contra ius integra ipotesi di immediata impugnazione del bando, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria. I costi della manodopera sono tuttavia assoggettabili a ribasso ove l’operatore dimostri una più efficiente organizzazione aziendale: la stazione appaltante può affrancarsi dall’autovincolo assunto in lex specialis solo mediante una verifica puntuale della serietà dell’offerta. In caso di contrasto tra i documenti di gara prevale la previsione del bando, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 36/2023, anche ai fini della qualificazione del contratto.
Il Fatto
Una società ha indetto una gara per l’erogazione di energia elettrica, qualificando l’appalto come servizio e indicando nella documentazione un costo della manodopera stimato in una somma determinata. L’unica partecipante, fornitore uscente, ha offerto un costo della manodopera pari a zero, assumendo che nessuna manodopera fosse necessaria per l’esecuzione. La stazione appaltante l’ha esclusa e, dichiarata deserta la gara, ne ha indetta una seconda, cui ha partecipato anche un altro operatore con un costo della manodopera molto inferiore alla stima.
La commissione ha chiesto chiarimenti e, ritenuta la giustificazione convincente, ha proposto l’aggiudicazione a favore del secondo operatore; l’aggiudicazione è divenuta definitiva con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La società esclusa ha impugnato la proposta di aggiudicazione e gli atti prodromici con ricorso principale, poi integrato da motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, dichiara inammissibile il ricorso principale per carenza di interesse nella parte in cui aggredisce la proposta di aggiudicazione e i verbali di gara. Si tratta di atti endoprocedimentali, non immediatamente lesivi, impugnabili solo unitamente al provvedimento conclusivo.
Quanto agli atti anteriori alla comunicazione del 21 gennaio 2025, il Tribunale rileva che la scelta del bando di qualificare la procedura come servizio, anziché come fornitura, rendeva l’atto immediatamente lesivo. Poiché la ricorrente lo aveva conosciuto in data non anteriore al 20 dicembre 2024, la notifica del ricorso il 22 gennaio 2025 supera il termine di trenta giorni dell’art. 120, quinto comma, cod. proc. amm., senza che operi il differimento dei termini processuali. La clausola che fissa i costi della manodopera per una fornitura senza posa in opera impone un obbligo contra ius, in violazione dell’art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, e rientra tra le ipotesi di impugnazione immediata individuate dalla Cons. Stato A.P. n. 4/18.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio esclude la violazione dell’art. 108, comma 9. Il bando qualifica espressamente il contratto come appalto di servizi e, divenuto inoppugnabile, prevale sul capitolato in forza dell’art. 82 del D. Lgs. n. 36/2023. Le previsioni del capitolato, d’altro canto, pongono a carico dell’aggiudicatario un facere specifico, ulteriore rispetto alla mera gestione amministrativa: stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto, gestione del portale per il monitoraggio dei consumi, inserimento dei punti di prelievo tra i clienti non disalimentabili, nuove connessioni e utenze temporanee.
Quanto al ribasso sui costi della manodopera, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui i costi indicati ex art. 108, comma 9 sono assoggettabili a ribasso, in coerenza con l’art. 41, comma 14, e con l’art. 110, comma 1, che include i costi dichiarati tra gli elementi di valutazione della congruità. La stazione appaltante poteva quindi affrancarsi dall’autovincolo, ma solo in modo critico, mediante la verifica della serietà dell’offerta, nella specie effettuata. I motivi aggiunti sono rigettati; le spese sono compensate in ragione della non conformità tra gli atti della lex specialis.
Nota della Redazione
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