Pericolosità generica d’ufficio e confisca di prevenzione: limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 2 n. 7619 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, l’autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, da qualificata a generica, trattandosi di potere generale del giudice che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta violazione del contraddittorio. Avverso il decreto della Corte d’appello che decide sull’impugnazione del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione personale, è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, potendo il vizio di motivazione essere dedotto esclusivamente quando se ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza. La confisca di prevenzione e la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. condividono il presupposto della sproporzione, ma solo per la prima è prevista la possibilità di sottrarre beni frutto di attività illecita o reimpiego, sicché l’effetto preclusivo del giudicato opera solo in presenza dei medesimi beni e del medesimo presupposto e in assenza di elementi nuovi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato il decreto del Tribunale che applicava a un proposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, disponendo altresì la confisca di beni. Il difensore dell’uomo e della moglie proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato per l’inquadramento del proposto anche tra i soggetti pericolosi generici ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, nonché l’illegittimità della confisca per contrasto con una precedente decisione di rigetto di analoga richiesta e per l’erronea valutazione della provenienza delle risorse economiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato il principio per cui, nel procedimento di prevenzione, il giudice può riqualificare la pericolosità del proposto, da qualificata a generica, senza violare il contraddittorio, a condizione che le parti siano state poste in grado di interloquire. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva informato le parti della trasmissione di una nota della Questura e le aveva invitate a riferire sugli sviluppi del procedimento penale, acquisendo la richiesta di rinvio a giudizio, sicché il contraddittorio era stato correttamente garantito.
Quanto alle restanti censure, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 4, comma 11, l. n. 1423/1956 (oggi art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011), avverso il decreto della Corte d’appello è ammesso solo ricorso per violazione di legge. Il vizio di motivazione è sindacabile solo quando si contesti l’inesistenza o la mera apparenza della stessa, ossia quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Nel decreto impugnato la Corte territoriale aveva evidenziato il contributo del proposto alla cosca mafiosa e la continuità dei contatti con esponenti mafiosi, confermando l’attualità della pericolosità, con motivazione non apparente.
In ordine alla dedotta efficacia preclusiva del precedente rigetto di una richiesta di confisca, la Corte ha precisato che la confisca di prevenzione e la confisca allargata presuppongono entrambe la disponibilità dei beni e la sproporzione rispetto al reddito, ma solo la prima consente di acquisire beni frutto di attività illecita o reimpiego. L’effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio abbia riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, e abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione, senza che emergano elementi nuovi. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente valutato quali elementi nuovi la diversità dei reati presupposto e la successiva emersione di fatti sintomatici di pericolosità, non considerati nel precedente provvedimento.
La Corte ha infine respinto le doglianze relative alle singole somme, rilevando l’assenza di una motivazione apparente nel decreto impugnato e richiamando il principio per cui il rapporto tra proposto e coniuge costituisce circostanza di fatto significativa della fittizietà dell’intestazione dei beni, quando il terzo titolare sia sprovvisto di effettiva capacità economica. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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