Contributi di bonifica ed esenzione per fondi urbani allacciati alla fognatura (Cass. civ. Sez. V n. 11109 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili di bonifica, l’esenzione prevista dall’art. 36 della legge regionale Lazio n. 53 del 1998 per i proprietari di fondi urbani allacciati alla pubblica fognatura presuppone la stipula dell’apposita convenzione tra il Consorzio e l’Autorità d’Ambito. In mancanza di tale convenzione, legittimato a richiedere il contributo per lo scolo delle acque è il Consorzio, non l’ente gestore del servizio idrico integrato; il solo pagamento della tariffa fognaria non è sufficiente ai fini dell’esonero. La disciplina non contrasta con gli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., poiché la convenzione muta unicamente il soggetto creditore e non incide sul quantum dovuto dal proprietario.

Il Fatto

Una società proprietaria di immobili situati in area urbana impugnava un avviso di pagamento per l’omesso versamento di contributi consortili di bonifica relativi all’anno 2015, emesso dal Consorzio competente. La società sosteneva di non dovere alcunché, invocando l’esenzione prevista per i fondi allacciati alla pubblica fognatura.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, incentrati rispettivamente sulla violazione dell’art. 36 l.r. Lazio n. 53/1998 e sull’omesso esame di documentazione relativa alla debenza del contributo. Il Consorzio resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibile la censura relativa al giudicato esterno, per violazione del principio di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: le sentenze asseritamente passate in giudicato non erano state trascritte nel ricorso, né indicato il momento e la sede della loro produzione. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 1416 del 2004 e altre pronunce conformi.

Nel merito, il primo motivo è disatteso. È incontroversa l’inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza e l’esistenza di un piano di classifica approvato dalla Regione. Trova quindi applicazione il principio secondo cui il presupposto impositivo — il vantaggio diretto e immediato per l’immobile, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933 — si presume per effetto dell’approvazione del piano e dell’inclusione nel perimetro.

La Corte affronta poi la questione dell’esenzione invocata dalla contribuente. L’art. 36 l.r. Lazio n. 53/1998 esonera i proprietari di fondi urbani soggetti alla tariffa fognaria solo se stipulata l’apposita convenzione tra Consorzio e Autorità d’Ambito (comma 3), in coerenza con l’art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che esclude la doppia imposizione per il medesimo servizio. In presenza della convenzione è il Comune o l’ente gestore del servizio idrico integrato a divenire concessionario dello scarico e creditore; in sua assenza, la legittimazione resta in capo al Consorzio.

Il Collegio ribadisce che il mero pagamento della tariffa fognaria non basta a fondare l’esenzione, richiamando Cass. n. 24639 del 2018 e n. 421 del 2013. L’interpretazione non lede i parametri costituzionali evocati, poiché la scelta normativa muta solo il soggetto abilitato a riscuotere, senza alterare la posizione dei proprietari.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa inammissibile sotto più profili: ricorre l’ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., senza indicazione dei profili di divergenza; inoltre la ricorrente, dolendosi dell’omesso esame di documenti, ha violato il duplice onere di autosufficienza imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 26174 del 2014), omettendo di indicarne contenuto e collocazione processuale. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con condanna della società alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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