La delega ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è delega di firma: nullità esclusa (Cass. civ. Sez. 5 n. 21101 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Ne consegue che il relativo provvedimento di conferimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né l’indicazione della durata della delega. La delega può essere conferita mediante ordini di servizio che individuino il funzionario legittimato alla firma tramite la qualifica rivestita, qualora tale qualifica sia idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto. Si presume, inoltre, la sussistenza dei requisiti soggettivi dell’appartenenza del funzionario sottoscrittore alla carriera direttiva se lo stesso apparato da cui l’atto promana non ne disconosce gli effetti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con cui recuperava a tassazione tutti i costi indicati nel quadro RE del modello Unico, in ragione della mancata risposta al questionario preventivo. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo, tra l’altro, la nullità dell’avviso per omessa sottoscrizione da parte del direttore dell’Ufficio e per la non appartenenza del funzionario delegato alla carriera direttiva.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 per assenza di una valida delega di firma. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che assumeva l’invalidità della delega in quanto priva di motivazione, dell’indicazione del nominativo del delegato e del limite temporale di efficacia. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente l’istanza di estinzione del giudizio presentata dal contribuente per intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119/2018. L’istanza è stata rigettata: la sola produzione di una domanda compilata e di un modello F24 non costituisce prova né dell’effettiva presentazione della domanda all’Amministrazione, né dell’avvenuto pagamento della rata, difettando sui documenti qualsiasi annotazione o stampigliatura attestante il protocollo o le modalità del versamento.

Quanto al merito, la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile, respingendo l’eccezione di difetto di autosufficienza sollevata dal controricorrente. Ha ribadito che il ricorso per cassazione può avvalersi dell’inserimento di documenti scansionati nel corpo dell’atto, senza eludere il divieto di cui all’art. 372 c.p.c. e rispettando il requisito di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

Nel merito, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, richiamando il proprio consolidato orientamento, espresso da Cass. n. 8814 del 2019, Cass. n. 11013 del 2019, Cass. n. 21839 del 2024 e Cass. n. 20093 del 2025, secondo cui la delega ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma, non di funzioni. Essa può essere conferita mediante ordini di servizio che individuino il funzionario legittimato tramite la qualifica rivestita, senza necessità di indicare il nominativo, la durata o una motivazione specifica. La Corte ha inoltre precisato, richiamando Cass. n. 689 del 2025, che la delega di firma è atto organizzativo interno e che deve presumersi la sussistenza dei requisiti soggettivi del funzionario se l’Ufficio non disconosce gli effetti dell’atto.

L’accoglimento del ricorso ha comportato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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