Previdenza complementare dei pubblici dipendenti e regime fiscale più favorevole (Cass. civ. Sez. V n. 6325 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, il regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 si applica anche alle prestazioni erogate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La disciplina transitoria che, per tali soggetti, subordinava l’operatività del nuovo regime all’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 1, comma 2, lett. p), legge n. 243/2004 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 3 Cost., perché discrimina situazioni sostanzialmente omogenee. Ne consegue che la domanda di rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo di imposta deve essere esaminata applicando la disciplina più favorevole.
Il Fatto
La contribuente, già dipendente di un ente pubblico, ha percepito una pensione integrativa erogata dall’INPS e ha chiesto il rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo di imposta, invocando il ricalcolo dell’aliquota fiscale nella misura del 15% ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005. A fronte del silenzio-rifiuto sull’istanza ha proposto ricorso, accolto in primo grado.
La C.T.R. del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha invece rigettato la domanda. Ha ritenuto ostativa la previsione dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, che per i pubblici dipendenti impone l’applicazione della normativa previgente fino all’emanazione del decreto di attuazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 per violazione dell’art. 3 Cost. La disposizione, nel prevedere che fino all’emanazione del decreto attuativo si applichi ai dipendenti pubblici il regime fiscale previgente, riservava loro un trattamento deteriore rispetto ai dipendenti privati.
Secondo il Giudice delle leggi, la ratio del beneficio riconosciuto ai dipendenti privati — favorire lo sviluppo della previdenza complementare, in attuazione dell’art. 38, secondo comma, Cost. — è identicamente ravvisabile anche nei confronti dei dipendenti pubblici. Non emergono elementi idonei a giustificare ragionevolmente una disomogeneità del trattamento fiscale agevolativo, con conseguente violazione del principio di eguaglianza tributaria.
La Sezione richiama poi il proprio orientamento, secondo cui, in tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005, per i lavoratori assunti anteriormente al 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992, ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario allora vigente. Il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007, è pertanto inapplicabile ratione temporis ai cd. “vecchi iscritti” a “vecchi fondi” (Sez. V n. 22665 del 2022).
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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