Esenzione IMU enti non commerciali e dichiarazione immobili uso misto (Cass. civ. Sez. V n. 20236 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come rimodulato dall’art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012, spetta, in caso di immobile a utilizzazione mista, solo alla frazione destinata ad attività svolta con modalità non commerciali. Ove non sia possibile l’autonoma identificazione catastale della porzione esente, il diritto all’agevolazione presuppone l’apposita dichiarazione del contribuente, prevista dal d.m. n. 200 del 2012 e dal d.m. 26 giugno 2014. La sanzione per infedele dichiarazione non è esclusa dalla dedotta incertezza normativa, non ravvisabile a fronte di un quadro regolatorio ormai inequivoco a decorrere dal periodo di imposta 2012. L’attività svolta in concreto con modalità commerciali, e non la destinazione astratta dell’immobile, è decisiva ai fini del riconoscimento del beneficio.
Il Fatto
Una congregazione religiosa impugna un avviso di accertamento emesso da un comune in relazione all’IMU dovuta per l’anno 2014, contestando la pretesa impositiva relativa a due unità immobiliari: una casa per ferie e la sede di un istituto scolastico paritario. La contribuente invoca l’esenzione quale ente non commerciale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4442/2022, rigetta l’appello e conferma il diniego dell’agevolazione, escludendo sia i presupposti sostanziali dell’esenzione sia la disapplicazione delle sanzioni. La congregazione ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il terzo motivo, per pregiudizialità logico-giuridica, e lo rigetta, con conseguente assorbimento dei primi due. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha negato l’esenzione in ragione dell’uso misto dell’unità immobiliare, rispetto al quale la contribuente non aveva presentato la dichiarazione prescritta.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo: l’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 rinvia all’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992; l’art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 subordina l’esenzione allo svolgimento dell’attività «con modalità non commerciali» e, in caso di utilizzazione mista, limita il beneficio alla frazione non commerciale, altrimenti ricorrendo ad apposita dichiarazione.
La Corte richiama il proprio precedente Cass., 7 novembre 2022, n. 32742, che, in fattispecie analoga di immobile adibito in parte a culto e in parte a casa per ferie, ha affermato l’applicazione proporzionale dell’esenzione, ma solo a fronte di specifica indicazione del contribuente. Ribadisce poi l’onere dichiarativo quale modalità alternativa all’accatastamento, consolidato in tema di tributi periodici e di imposte indirette.
Quanto al quarto motivo, la Corte esclude la dedotta incertezza normativa. La sanzione è stata irrogata per infedeltà dichiarativa, per l’indicazione di un dato non veritiero, e non per l’omessa presentazione della dichiarazione. A decorrere dal 2012 il quadro regolatorio è inequivoco e la sussistenza del requisito oggettivo non può desumersi dalla sola destinazione astratta dell’immobile, dovendo verificarsi in concreto l’assenza di modalità commerciali. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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