Decorrenza integrale del termine dilatorio dopo il rinvio dell’udienza (Cass. pen. Sez. 5 n. 10975 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, qualora all’imputato sia stato notificato il decreto di citazione senza l’osservanza del termine dilatorio di quaranta giorni previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., il giudice che rilevi la violazione e disponga il rinvio dell’udienza deve garantire, in favore dell’imputato, la decorrenza per intero di un nuovo e autonomo termine dalla data dell’udienza di rinvio, senza poter fare riferimento alla data della notifica originaria. La mancata concessione di tale nuovo termine integra una nullità della sentenza emessa all’udienza successiva, ove la relativa eccezione sia stata ritualmente proposta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con cui era stata accertata la responsabilità penale dell’imputato in ordine a delitti di bancarotta. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava la violazione dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

Nel giudizio di appello, alla prima udienza, la Corte territoriale aveva accertato il mancato rispetto del termine dilatorio di quaranta giorni tra la notifica del decreto di citazione e l’udienza. Aveva pertanto disposto il rinvio del processo ad altra udienza, ma aveva poi calcolato il decorso del termine dalla data dell’originaria notifica e non da quella del rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente verificato l’applicabilità ratione temporis della disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, chiarendo che il nuovo termine di quaranta giorni si applica agli atti di impugnazione proposti dal 1 luglio 2024, in conformità con quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 42125 del 2024. Nel caso di specie, essendo l’appello successivo a tale data, il termine dilatorio doveva ritenersi applicabile.

Accertato che la notifica del decreto era intervenuta senza il rispetto del termine di quaranta giorni rispetto all’udienza inizialmente fissata, la Corte ha escluso che il rinvio disposto dal giudice di appello potesse sanare la violazione. Ha invece affermato che il termine dilatorio, in caso di rinvio, deve essere garantito per intero con decorrenza dalla nuova udienza, senza possibilità di cumulare i due periodi e senza poter fare riferimento alla data della notifica originaria.

Il mancato decorso del nuovo e completo termine di quaranta giorni, essendo stati assicurati solo trentasette giorni liberi, ha determinato una nullità della successiva udienza, tempestivamente eccepita dalla difesa, non essendo intervenuta alcuna sanatoria. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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