Successione di contratti collettivi e irriducibilità della retribuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20623 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di successione di contratti collettivi, il lavoratore non può pretendere di conservare come definitivamente acquisito al proprio patrimonio un diritto derivante da una fonte collettiva caducata o sostituita, poiché le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contratto individuale ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento. Ne consegue che le modificazioni in peius del trattamento retributivo sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, non applicandosi il criterio del trattamento più favorevole di cui all’art. 2077 cod. civ., che riguarda esclusivamente il rapporto tra contratto collettivo e individuale. L’accordo individuale di demansionamento stipulato in sede protetta è legittimo se funzionale alla conservazione del posto di lavoro e se ne accerta la sussistenza dei presupposti. Il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile qualora non sia individuato un fatto storico decisivo omesso, essendo insufficiente la deduzione di una motivazione ellittica o non accurata.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto nel 1995 e inquadrato sino alla qualifica dirigenziale, aveva svolto funzioni apicali nell’area finanza di un istituto di credito. A seguito del collocamento in amministrazione straordinaria della società, la datrice di lavoro aveva disdetto il contratto collettivo regionale applicato, disponendo l’applicazione del CCNL Federcasse con contestuale riconoscimento di un emolumento ad personam riassorbibile. Successivamente, nel 2014, era intervenuto un accordo sindacale di solidarietà che comportava una riduzione del trattamento economico, e nel 2017 il lavoratore aveva sottoscritto in sede protetta un accordo individuale di assegnazione a mansioni con inquadramento nel livello di quadro direttivo.
All’esito di un’ulteriore riorganizzazione, il lavoratore era stato destinato a un diverso ruolo. Ritenendo tale assegnazione lesiva della propria professionalità, egli aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, adendo il Tribunale per ottenere differenze retributive e risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente le domande, mentre la Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva escluso anche il diritto alle differenze retributive, ritenendo legittima la modifica peggiorativa del trattamento in caso di successione di contratti collettivi. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2103 cod. civ. e dei principi in materia di irriducibilità della retribuzione. Il motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore non può pretendere di mantenere come acquisito un diritto derivante da fonte collettiva non più esistente. Le disposizioni dei contratti collettivi operano dall’esterno come fonte eteronoma, sicché le precedenti disposizioni non sono conservabili secondo il criterio del trattamento più favorevole di cui all’art. 2077 cod. civ., il quale riguarda solo il rapporto fra contratto collettivo e individuale.
Il secondo motivo, concernente la validità dell’accordo di dequalificazione consensuale, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorrente introduceva per la prima volta in sede di legittimità una quaestio facti, avendo in precedenza espressamente ammesso la sottoscrizione dell’accordo in sede protetta. La motivazione della Corte d’appello aveva correttamente ravvisato i presupposti applicativi richiesti dalla legge, riferendosi alle prospettive di forte riduzione del personale e al ricorso a forme di flessibilità dell’orario di lavoro nell’ambito dell’operazione di fusione societaria.
Il terzo motivo, incentrato sull’omessa disamina della rappresentatività dell’associazione sindacale che aveva sottoscritto l’accordo di solidarietà, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha precisato che il vizio di motivazione postula l’individuazione precisa dello specifico fatto storico decisivo omesso. Nella specie, la Corte territoriale aveva dato atto che l’organizzazione sindacale aveva partecipato alla stesura dell’accordo e che il lavoratore ne era stato informato, non avendo mai disconosciuto il consenso individuale. Il motivo lamentava pertanto una motivazione al più ellittica, vizio estraneo al disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il quarto e il quinto motivo, riguardanti il dedotto demansionamento successivo e la giusta causa di dimissioni, sono stati parimenti dichiarati inammissibili per non avere individuato il fatto storico decisivo omesso. La sentenza impugnata aveva reso una motivazione reale sul punto, ritenendo insussistente il demansionamento in quanto le nuove mansioni erano compatibili con l’inquadramento di quadro direttivo e conformi all’art. 2103 cod. civ., a fronte di una allegazione del tutto generica sui contenuti dequalificanti. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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