Rimessione alla pubblica udienza sull’inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi (Cass. civ. n. 19074 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione, investita di questioni che involgono l’interpretazione di norme di rilevante complessità e che presentano profili di particolare importanza, non può trattenerle in camera di consiglio ma deve disporre la rimessione alla pubblica udienza, affinché la causa sia discussa nelle forme della trattazione ordinaria. Tale rimessione è disposta quando non sussistono i presupposti per la definizione semplificata del giudizio, dovendosi garantire un esame approfondito e collegiale delle questioni giuridiche sollevate.
Il Fatto
Il contribuente e altro soggetto impugnavano la sentenza della Corte d’appello di Venezia che, riformando la decisione del Tribunale, aveva respinto le domande di ricostituzione della pensione liquidata dal Fondo Marittimi gestito dall’INPS. I ricorrenti chiedevano l’accredito dei periodi contributivi in cui avevano svolto attività di navigazione marittima, secondo la previsione generale della legge n. 413/1984, e la conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico, lamentando l’erroneo accredito nell’AGO dei relativi contributi. La Corte territoriale aveva dichiarato la decadenza parziale del diritto alla riliquidazione e, nel merito, aveva ritenuto legittimo l’inquadramento contributivo delle cooperative datrici di lavoro nel settore industria/trasporto merci per via acque interne, con conseguente esclusione della disciplina speciale dei lavoratori marittimi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i tre motivi di ricorso principale, ha rilevato che le censure involgevano questioni per le quali non ravvisava i presupposti per la trattazione in camera di consiglio, disponendo la rimessione alla pubblica udienza. Il Collegio ha ritenuto che le questioni relative all’applicabilità dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 384/1992, e all’interpretazione degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 413/1984 in combinato disposto con l’art. 1287 del codice della navigazione, presentassero profili di particolare complessità e rilevanza, tali da richiedere un esame approfondito in pubblica udienza.
La Corte ha, inoltre, considerato che il ricorso incidentale condizionato dell’INPS, relativo alla decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, avrebbe dovuto essere esaminato solo in caso di accoglimento delle censure di merito del ricorso principale. Tale connessione tra i motivi e la complessità delle questioni trattate hanno ulteriormente giustificato la scelta di non definire il giudizio in camera di consiglio.
La decisione di rimessione alla pubblica udienza non incide sul merito della controversia, ma si limita a individuare lo strumento processualmente più adeguato per la trattazione della causa, garantendo un contraddittorio pieno e una discussione orale delle questioni giuridiche sollevate dalle parti.
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Nota della Redazione
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