Inammissibile l’ottemperanza di condanna generica a somme non determinabili (TAR Sicilia n. 941 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche quando la sentenza civile di condanna non contenga l’esatta determinazione del dovuto, purché dal dispositivo e dalla motivazione emergano elementi che consentano la quantificazione con una mera operazione matematica. È invece inammissibile la domanda di ottemperanza fondata su una condanna generica al pagamento di somme non determinate nel loro ammontare e non determinabili in modo pacifico. Il giudice amministrativo, privo di giurisdizione sulla res litigiosa, vede i propri poteri limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione oggetto di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, del 03.07.2020, n. 1986, passata in giudicato. Con quel provvedimento l’Amministrazione era stata condannata a dare esecuzione a una precedente sentenza del TAR Lazio, con inserimento nella G.A.E. per determinate classi di concorso e stipula di un contratto a tempo indeterminato, nonché al risarcimento dei danni quantificati nella misura delle retribuzioni perse fino alla stipula del contratto.
Dedotta l’avvenuta corresponsione di un importo ridotto rispetto al dovuto, a seguito della trattenuta operata a titolo di aliunde perceptum, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di € 96.736,24, oltre interessi, la declaratoria di nullità della nota adottata in violazione del giudicato e, in via subordinata, la nomina di un Commissario ad acta. In camera di consiglio il Tribunale ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., profili di possibile inammissibilità per genericità del titolo azionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva, verificando se da esso fossero desumibili gli elementi necessari alla determinazione del quantum debeatur. La sentenza del giudice del lavoro, nella parte motiva, si è limitata ad affermare che il danno andava quantificato nella misura delle retribuzioni perse sino alla stipula del contratto, senza indicare l’importo esatto né i parametri stringenti per il calcolo matematico.
Su questa base il Tribunale ha richiamato un consolidato indirizzo interpretativo, dal quale non ha ritenuto di discostarsi. Secondo tale orientamento, il creditore può agire in ottemperanza delle sole sentenze civili di condanna non generica e passate in giudicato, oppure di quelle che, pur non contenendo l’esatta determinazione della somma, costituiscano titolo esecutivo quando dal complesso del dispositivo e della motivazione sia possibile procedere alla quantificazione con una operazione meramente matematica.
Nel caso concreto tale condizione non ricorre. La condanna contenuta nella sentenza del giudice ordinario è generica e non consente di pervenire in modo pacifico alla determinazione dell’importo dovuto. Il Tribunale ha richiamato, in termini di conformità, la posizione espressa dal T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sent. 03.02.2025, n. 883, secondo cui, con riferimento alle sentenze del giudice ordinario che attengono a questioni sulle quali il giudice amministrativo non ha giurisdizione, i poteri di quest’ultimo restano limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione oggetto di ottemperanza.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio sono state compensate, in considerazione della natura non particolarmente complessa delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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