Ricorso per ottemperanza al giudicato: inottemperanza del Ministero e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3070 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile avverso l’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, passata in giudicato, qualora l’amministrazione non abbia provveduto a darvi esecuzione entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La nomina di un commissario ad acta, sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione costituisce la misura idonea a garantire l’integrale soddisfazione del creditore, senza che sia necessario un nuovo accertamento in ordine alla sussistenza del diritto fatto valere.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a usufruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità ivi indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, contestando l’inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza formulare deduzioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento dell’azione di ottemperanza, rilevando che rispetto al titolo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione avesse provveduto al pagamento.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno palesato che il Ministero non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, così che il credito è rimasto incontestato nell’an e nel quantum.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando un termine di 90 giorni per l’integrale pagamento delle somme dovute. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrà cura di dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico connesse ai suoi compiti istituzionali, lo stesso deve ritenersi assorbito nello stipendio già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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