L’ordine di demolizione va valutato secondo la normativa vigente (TAR Emilia-Romagna n. 1085 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive deve essere valutato alla luce della normativa vigente al momento della realizzazione dei manufatti, non già di quella sopravvenuta. L’Amministrazione che invochi parametri urbanistico-edilizi introdotti successivamente alla data di realizzazione delle opere deve fornire prova puntuale di tale datazione, non potendo fondare il provvedimento repressivo su mere asserzioni. La mancata motivazione in ordine alla rilevanza delle nuove disposizioni legislative che qualificano i pergolati come edilizia libera, entrate in vigore prima dell’adozione del provvedimento, determina l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Coriano aveva ingiunto la demolizione di quattro pergolati pertinenziali, qualificati come “elementi di arredo” eccedenti i parametri di cui all’art. 127, comma 5, lett. g), NdA del PRG, come riformato nel 2022. L’Amministrazione riteneva le opere realizzate senza titolo in quanto nuove costruzioni.
La ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. c-ter, L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013, introdotto dalla L.R. n. 2/2025, che riconduce i pergolati all’edilizia libera, in vigore prima dell’adozione del provvedimento impugnato. Contestava altresì la datazione delle opere, sostenendo che i manufatti fossero già presenti nella stessa configurazione dal 2015 e, quindi, soggetti alla disciplina previgente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto dirimente la datazione dei pergolati, poiché i limiti imposti dalla disciplina del 2022 possono applicarsi solo alle opere realizzate dopo la sua entrata in vigore. Il Comune aveva affermato che uno dei manufatti fosse successivo al 2022 e che gli altri, pur risalenti al 2015, fossero stati ultimati tra febbraio e luglio 2025.
Ad avviso del TAR, dalle fotografie allegate dal Comune emergeva invece che il manufatto C risultava presente anche prima del 2022, mentre per gli altri manufatti non vi era prova dell’asserita ultimazione nel 2025. L’Ente non aveva quindi valutato la legittimità delle opere alla luce della normativa vigente al momento della loro realizzazione.
La sentenza evidenzia inoltre che l’Amministrazione aveva fatto riferimento agli “elementi di arredo” senza motivare in ordine alla rilevanza delle nuove disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. c-ter, L.R. n. 15/2013, che qualificano i pergolati come opere di edilizia libera, entrate in vigore prima dell’adozione del provvedimento. Tale omissione integra un ulteriore profilo di illegittimità.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione e compensazione delle spese per la novità e peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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