Parere consultivo inammissibile se volto a valutazioni gestionali concrete (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 104 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ammissibile solo se presenta congiuntamente i requisiti soggettivi e oggettivi. Sul piano oggettivo il quesito deve riguardare la materia della contabilità pubblica ed avere carattere generale e astratto. Non è ammissibile la richiesta che, pur formalmente interpretativa, sottenda valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale e amministrativa dell’ente istante, traducendosi in un vaglio di legittimità e di merito su una specifica operazione. Spetta esclusivamente all’amministrazione applicare le norme al caso concreto.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. L’ente ha rappresentato di avere in essere due convenzioni con l’ATER e di volerne stipulare una ulteriore per il recupero di alcuni alloggi sfitti di proprietà dell’azienda, destinati poi all’assegnazione nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica.

Il quesito verteva sulla possibilità per il Comune di avvalersi degli istituti del diritto privato e di erogare risorse finanziarie per interventi di manutenzione ordinaria su immobili non di proprietà dell’ente, recuperando l’investimento negli anni successivi mediante prestazioni rese dall’ATER in base a convenzioni a titolo oneroso, con imputazione dell’intera operazione a compensazione fra entrate e spese correnti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato in via pregiudiziale il profilo dell’ammissibilità, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della richiesta. Sul piano soggettivo il requisito è stato ritenuto integrato: l’istanza proviene da un Comune, ente legittimato, ed è sottoscritta dal Sindaco, titolare della rappresentanza istituzionale.

La Corte ha inoltre escluso che la trasmissione diretta, senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, incida sull’ammissibilità. L’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede, invero, che le richieste siano formulate “di norma” per il tramite di tale organo, senza precludere un rapporto diretto con le Sezioni regionali di controllo.

Il profilo oggettivo è stato invece ritenuto carente. La Sezione ha richiamato la nozione di contabilità pubblica elaborata dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 5/AUT/2006 e dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 54/CONTR/2010. Da tale definizione discende che non ogni attività dell’ente con riflessi finanziari può essere ricondotta alla materia, e che il quesito deve avere rilevanza generale e astratta.

Il parere, ha precisato la Corte, non può concernere fatti gestionali specifici, né implicare valutazioni su comportamenti amministrativi o su provvedimenti già adottati. La richiesta deve tendere alla corretta interpretazione di principi, norme e istituti, restando esclusivo onere dell’amministrazione applicare le norme al caso di specie.

Nel caso esaminato lo scopo dell’istanza non era conseguire l’interpretazione di un quadro normativo incerto, ma ottenere indicazioni operative su una concreta operazione di anticipazione di risorse e successiva compensazione. La richiesta è stata quindi dichiarata inammissibile, per essere diretta a un vaglio di legittimità e di merito riservato all’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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