Ammissibile il ricorso pensionistico sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 151 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel ricorso quale bene della vita ambito, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. La condizione di ammissibilità della tutela giudiziaria è soddisfatta dall’esistenza di un provvedimento che abbia esitato la procedura amministrativa di valutazione della dipendenza della infermità da causa di servizio. In tale ipotesi la giurisdizione della Corte dei conti non è esclusa dalla circostanza che l’istanza amministrativa abbia riguardato anche l’equo indennizzo, poiché oggetto della domanda è il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del trattamento pensionistico privilegiato.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, agisce contro il provvedimento con cui la Divisione II del Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per una infermità conseguente a un infortunio occorso mentre prestava servizio.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva ritenuto l’infermità non dipendente da fatti di servizio. Il ricorrente contesta tale valutazione, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della futura pensione privilegiata, con consulenza tecnica d’ufficio e prova testimoniale. Il Ministero dell’Interno eccepisce il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso, quest’ultima ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., non essendo stata ancora richiesta la pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. Osserva che oggetto della domanda non è l’accertamento del diritto all’equo indennizzo, ma il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, dipendenza esclusa dal provvedimento impugnato. Da ciò discende l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti.
Quanto all’eccezione di inammissibilità, il Giudice richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite n. 12/2023/QM. La norma invocata subordina la tutela giudiziaria all’esaurimento della pertinente procedura amministrativa. Tale condizione riguarda i provvedimenti sul trattamento pensionistico la cui spettanza non è effetto automatico di legge, ma dipende dal positivo esito di un iter valutativo.
Nel caso concreto, la procedura amministrativa di valutazione della dipendenza della infermità da causa di servizio risulta esitata: il decreto ministeriale che ha negato la relazione causale tra patologia e servizio è stato oggetto di impugnazione. La condizione di ammissibilità dell’azione è dunque soddisfatta, e l’eccezione va respinta.
Nel merito, la Corte ritiene di dover interpellare l’Ufficio Medico-Legale presso il Ministero della Salute, quale organo sanitario pubblico munito di specifiche competenze. Dispone pertanto l’espletamento di un incombente istruttorio, con trasmissione della documentazione medica e amministrativa e formulazione di un quesito sulla riconducibilità dell’infermità al servizio prestato, con indicazione, in caso affermativo, della categoria di ascrivibilità a pensione. Le spese sono riservate al definitivo.
Nota della Redazione
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