Gestione illecita di rifiuti: valutazione di fatto insindacabile in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 30395 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione illecita di rifiuti, la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza e l’ascrivibilità del fatto resiste alle censure difensive che si sostanziano in una rilettura alternativa delle fonti dimostrative, poiché tale operazione esula dal perimetro del giudizio di legittimità quando l’apparato argomentativo è privo di profili di irrazionalità. Il giudice di cassazione, a fronte di una motivazione non irrazionale, non può procedere alla rilettura degli elementi di fatto né all’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione. Quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., essa non è rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità se non è stata invocata nei gradi di merito, e comunque la sua esclusione è giustificata dalla pluralità di violazioni, non occasionali e non lievi, della normativa ambientale.

Il Fatto

Il Tribunale ha condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per una pluralità di reati in materia ambientale, tra cui la gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen. La Corte di appello, in parziale riforma, ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e ha ridotto la pena ad anni due e mesi tre di reclusione per i residui.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il vizio di motivazione e l’inosservanza di legge in relazione al reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen., per asserito travisamento delle risultanze tecniche e insussistenza del requisito dell’ingente quantitativo; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono stati trattati unitariamente perché sovrapponibili. La Corte ha osservato che i giudici di merito hanno operato un’adeguata disamina delle fonti dimostrative, valorizzando gli accertamenti investigativi svolti con il supporto dei tecnici dell’ARPAM. È emerso che, dopo un primo sequestro riferito a una pregressa gestione illecita, l’attività non autorizzata è proseguita, con la presenza nel sito di ulteriori rifiuti, pericolosi e non, e di due automezzi contenenti nuovi rifiuti.

L’imputato non si è limitato a rimuovere i rifiuti come impostogli, ma ne ha gestiti di nuovi e in ingente quantità, palesemente diversi per forma e costituzione da quelli già oggetto di sequestro. Ciò ha indotto i giudici di merito a escludere la violazione del divieto di bis in idem rispetto al sequestro del 2016. La condotta è stata riferita al periodo compreso tra il 12 maggio 2017 e il 18 febbraio 2019.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Le censure difensive, articolandosi in una proposta di rilettura alternativa e frammentaria delle fonti, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la particolare tenuità del fatto non è stata invocata né nelle conclusioni di primo grado né nell’atto di appello, il che spiega perché il tema non sia stato affrontato espressamente nei gradi di merito. In ogni caso, dalle motivazioni emerge l’insussistenza dei requisiti applicativi, essendosi il ricorrente reso autore di una pluralità di violazioni della normativa ambientale, in maniera non occasionale e non lieve, stante l’elevata quantità dei rifiuti illecitamente gestiti.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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