Inammissibile il ricorso che ripropone censure di fatto già disattese (Cass. pen. Sez. VII n. 37066 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione, proponga censure in punto di fatto, riproduttive di profili già vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. Il giudice di legittimità non può rivalutare le giustificazioni addotte dall’imputato quando la sentenza impugnata le abbia confrontate con gli esiti degli accertamenti e con le dichiarazioni testimoniali, offrendone una valutazione di fatto sorretta da motivazione non illogica. Parimenti inammissibile è il motivo che alleghi la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 mediante deduzioni fattuali che non si confrontano con la motivazione, la quale abbia ribadito gli estremi oggettivi e soggettivi del reato e desunto il dolo di evasione dal comportamento processuale e dall’attività imprenditoriale svolta. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato per un reato in materia di documenti contabili, accertato all’esito di una verifica fiscale nel corso della quale la documentazione non era stata esibita ai funzionari dell’amministrazione finanziaria. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22/01/2025, ha confermato l’accertamento della responsabilità penale, ritenendo non credibili le giustificazioni difensive.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Il primo lamenta il vizio di motivazione in ordine all’accertamento della penale responsabilità; il secondo eccepisce la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a verificarne l’ammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i due motivi e ne afferma l’inammissibilità sotto il profilo della prospettazione.
Quanto al primo, il ricorrente deduce censure in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. Il giudice di appello ha ribadito, per un verso, che le giustificazioni dell’imputato circa la mancata esibizione della documentazione contabile — attribuita a un atteggiamento poco collaborativo dei funzionari dell’agenzia delle dogane — contrastano con quanto riportato nel processo verbale di constatazione e con le dichiarazioni del testimone escusso nel giudizio di merito.
Per altro verso, la Corte sottolinea come la valutazione di fatto sia sorretta da motivazione non illogica: l’assunto difensivo secondo cui l’indagine e l’arresto del commercialista avrebbero impedito il recupero della contabilità risulta inverosimile, poiché l’imputato non ha mai denunciato la scomparsa delle scritture contabili, nemmeno dopo la richiesta dell’amministrazione finanziaria, né dopo l’arresto del professionista, e non ha fornito alcuna indicazione temporale sull’asserita impossibilità di recuperarle.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché introduce deduzioni fattuali che non si confrontano con la motivazione, la quale ha ribadito gli estremi oggettivi e soggettivi del reato. Da un lato, l’imputato ha prodotto la documentazione contabile solo prima dell’udienza preliminare, a conferma che le scritture erano state istituite e successivamente occultate durante la verifica fiscale; dall’altro, il dolo di evasione è stato desunto, in maniera non manifestamente illogica, dal comportamento tenuto nel procedimento e dalla rilevante attività imprenditoriale svolta, desumibile dall’entità degli acquisti intracomunitari registrati nel sistema telematico dell’agenzia delle dogane.
Accertata l’inammissibilità del ricorso, la Corte richiama l’art. 616 cod. proc. pen. e osserva che non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio affermato da Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000. Alla condanna alle spese del procedimento consegue pertanto quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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