Revoca del nulla osta e inerzia dell’amministrazione nel rilascio del permesso per (TAR Campania n. 2852 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, dopo aver rilasciato il nulla osta per lavoro subordinato, serbi un contegno inerte omettendo di convocare le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno, non può allocare sul ricorrente l’alea del decorso del tempo. Il lungo spatium temporis non imputabile al lavoratore impone all’amministrazione di valutare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero di un titolo per rapporto di lavoro con altro datore medio tempore rinvenuto. La revoca del nulla osta fondata su circostanze oggettive indipendenti dalla volontà delle parti e sull’inerzia della stessa amministrazione è illegittima.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Caserta, in data 1 gennaio 2024, il nulla osta per motivi di lavoro subordinato stagionale, facendo regolarmente ingresso nel territorio nazionale. Perdurando l’inerzia dell’amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, e divenuto irreperibile il datore di lavoro originario, il ricorrente presentava richiesta di rilascio del permesso di attesa occupazione, avendo nel frattempo rinvenuto una nuova occasione lavorativa.
In data 27 giugno 2025 la Prefettura adottava il provvedimento di revoca del nulla osta. Il ricorrente impugnava tale determinazione davanti al TAR, deducendo l’illegittimità della condotta amministrativa e la mancata attivazione della procedura finalizzata al rilascio del titolo di soggiorno o alla stipulazione del contratto con subentro del nuovo datore. L’amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, richiamando le statuizioni già rese in sede interinale, dalle quali non si rinviene ragione per deflettere. La positiva delibazione delle censure discende da tre circostanze convergenti: l’ingresso in Italia optimo iure in forza del nulla osta del gennaio 2024; l’inerzia dell’amministrazione, che non ha convocato tempestivamente le parti per la definizione del procedimento; il contegno silente serbato anche a fronte di espresso sollecito del ricorrente.
Da tali premesse il TAR deduce la ragionevolezza della pretesa del ricorrente, afferente alla omessa valutazione delle condizioni per l’adozione di un provvedimento positivo. Il decorso del tempo, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al lavoratore, che non può essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze. L’amministrazione, di contro, ha irragionevolmente allocato l’alea del decorso temporale in capo al ricorrente.
La mancanza delle condizioni per perfezionare il procedimento afferisce dunque a circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà delle parti, unitamente all’inutile decorso del tempo discendente dall’inerte contegno serbato contra legem dall’amministrazione. Il Collegio richiama il principio per cui qui in re illicita versatur, etiam tenetur pro casu.
Assume rilievo, inoltre, la circostanza che il ricorrente allega e documenta di aver rinvenuto una nuova occasione lavorativa, redditizia e duratura, comprovata dalla documentazione contrattuale e dalle buste paga versate in atti, anche per l’anno 2025. A fronte del decorso di circa diciotto mesi dal rilascio del nulla osta, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione, ovvero un titolo di soggiorno per rapporto di lavoro con altro datore.
Il ricorso è pertanto accolto e la determinazione gravata annullata. Le peculiari connotazioni della controversia inducono tuttavia a compensare tra le parti le spese di lite.
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Nota della Redazione
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