Pena sotto la media edittale e motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 31770 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’irrogazione di una pena al di sotto della media edittale, il giudice non deve fornire una specifica e dettagliata motivazione: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. Il principio opera anche quando siano disposti esigui aumenti di pena per la continuazione. Non ha interesse ad impugnare il trattamento sanzionatorio il ricorrente cui sia stata applicata la pena minima edittale e il massimo della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche.
Il Fatto
Il Tribunale aveva riconosciuto l’imputato colpevole di cinque episodi di cessione, anche in concorso, di cocaina, applicando le attenuanti generiche e irrogando la pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro ventimila di multa. La Corte d’appello confermava la decisione. Su ricorso dell’imputato, la Cassazione annullava la pronuncia limitatamente al trattamento sanzionatorio, in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che aveva dichiarato illegittimo il minimo edittale di otto anni per i reati di non lieve entità riguardanti le droghe pesanti, sostituendolo con un minimo di sei anni, rigettando il ricorso nel resto.
In sede di rinvio la Corte territoriale rideterminava la pena in anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro ventimila di multa. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, deducendo la mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico di rideterminazione e l’omessa valutazione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha anzitutto rilevato che la modalità di calcolo della pena non è affatto inintelligibile: essa riproduce il ragionamento del giudice di primo grado, applicando il nuovo minimo edittale, tenuto conto della diversa forbice, delle attenuanti generiche anche sulle porzioni di pena applicate a titolo di continuazione, e di minimi aumenti per la continuazione, ridotti rispetto al primo grado.
Da ciò la Corte ha tratto una prima conseguenza: il ricorrente non ha interesse ad impugnare il trattamento sanzionatorio, perché si tratta della pena minima edittale e del massimo della diminuzione per le attenuanti generiche.
Nel merito, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il Collegio ha dato continuità al principio secondo cui, a fronte dell’irrogazione di una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. IV n. 46412 del 05.11.2015). Lo stesso principio vale quando siano disposti esigui aumenti per la continuazione (Sez. III n. 24979 del 05.06.2018).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, essendo stata comminata la pena edittale minima di anni sei, il risultato finale è stato raggiunto riconoscendo la sussistenza delle attenuanti generiche. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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