Disturbo della quiete pubblica del gestore di bar: idoneità diffusiva del rumore (Cass. pen. Sez. III n. 20496 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all’art. 659, primo comma, cod. pen., è reato di pericolo presunto: non esige la prova dell’effettivo disturbo di più soggetti, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a turbare un numero indeterminato di persone. La diffusività del rumore può essere risentita anche in un ambito ristretto, come un condominio, e non è esclusa dal fatto che solo un soggetto se ne lamenti. La prova del disturbo è liberamente raggiungibile e non è condizionata all’osservanza delle norme sull’inquinamento acustico di cui alla legge n. 447/1995. L’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, legge n. 447/1995 resta confinato all’ipotesi residuale del mero superamento dei limiti di emissione.
Il Fatto
Il Tribunale di Perugia ha condannato il gestore di un ristorante-bar alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. La condotta contestata consisteva nell’aver prodotto, mediante rumori superiori ai limiti consentiti, un disturbo alle occupazioni e al riposo degli abitanti del condominio in cui si trovava il locale. Le fonti sonore individuate erano molteplici: il vociare delle persone fino a tarda notte, il trascinamento degli arredi oltre l’orario di chiusura e i macchinari dell’attività, tra cui una cella frigorifera collocata nel chiostro condominiale.
Il giudice ha riconosciuto anche il risarcimento del danno in favore della parte civile, con assegnazione di una provvisionale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione. Il ricorso investe l’affermazione della responsabilità, la qualificazione del fatto e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, che attengono all’affermazione della responsabilità, e li dichiara infondati. Il Tribunale aveva ricostruito, sulla base del materiale testimoniale, una pluralità di condotte rumorose provenienti dall’attività di ristorazione: vociare, spostamento di arredi, rumori dei macchinari. A ciò si aggiungevano gli esiti della consulenza tecnica, che aveva rilevato immissioni superiori ai limiti normativi.
Il ricorrente aveva dedotto un travisamento probatorio sul superamento del livello di immissione. La Corte ritiene il rilievo non decisivo: la sentenza impugnata non ha fondato la responsabilità sul secondo comma dell’art. 659 cod. pen., bensì sul primo comma, integrato da una pluralità di condotte diverse dal mero superamento dei limiti. La motivazione è giudicata congrua e non manifestamente illogica, sorretta dalle dichiarazioni della parte civile e di altra testimone residente nel condominio.
La Corte affronta poi la violazione dell’art. 659 cod. pen. e richiama il principio consolidato: la prova dell’effettivo disturbo di più persone non è richiesta, data la natura di reato di pericolo presunto, bastando l’idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone. L’interesse tutelato è la pubblica quiete, e i rumori devono avere tale diffusività da essere potenzialmente risentiti da una pluralità di soggetti, anche se raccolti in un ambito ristretto come un condominio. Cita in tal senso Sez. III n. 45262 del 12/07/2018, Sez. I n. 44905 dell’11/11/2011, Sez. I n. 47298 del 29/11/2011 e Sez. III n. 18521 dell’11/01/2018.
Quanto al rapporto con la normativa sull’inquinamento acustico, la Corte esclude la configurabilità dell’art. 10, comma 2, legge n. 447/1995. Richiamando Sez. III n. 25424 del 05/06/2015, ribadisce che l’illecito amministrativo ricorre solo nell’ipotesi residuale del mero superamento dei limiti di emissione. Quando l’attività è svolta eccedendo le normali modalità di esercizio, in modo da turbare la pubblica quiete, si applica l’art. 659 cod. pen. Inoltre, la gestione di un bar non rientra tra le professioni o i mestieri rumorosi, come affermato da Sez. III n. 24397 del 20/01/2022.
Il quarto e il quinto motivo, relativi al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono dichiarati manifestamente infondati e in parte generici. La pena pecuniaria è ritenuta congrua alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Il diniego delle attenuanti si ricava dalla presenza di precedenti penali a carico del ricorrente. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 659 c.p. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone