Compatibilità delle patologie croniche con la detenzione e pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. 1 n. 19957 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena ex art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen. presuppone una malattia in fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti e alle terapie disponibili. Il differimento facoltativo ex art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. postula, invece, che il condannato sia affetto da grave infermità fisica per la quale non sia possibile assicurare in regime carcerario adeguate cure mediche, ovvero che l’espiazione avvenga con sofferenze aggiuntive contrarie al senso di umanità. La valutazione deve essere compiuta in concreto, bilanciando le esigenze di sicurezza sociale e la pericolosità del detenuto con le sue condizioni di salute e la concreta adeguatezza dell’assistenza assicurabile. La sofferenza aggiuntiva derivante dalla detenzione assume rilievo solo quando superi i limiti della umana tollerabilità. La riacutizzazione delle patologie dovuta al rifiuto volontario delle cure non è ostativa alla concessione dei benefici, dovendo la relativa valutazione essere riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Il detenuto, affetto da plurime patologie croniche, aveva chiesto al Tribunale di Sorveglianza di Bari il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme obbligatoria e facoltativa, nonché la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., lamentando l’incompatibilità delle proprie condizioni cliniche con il regime carcerario. Il Tribunale, disposto accertamento peritale, aveva rigettato l’istanza, rilevando la compatibilità delle patologie con la detenzione, la natura volontaria dei rifiuti terapeutici e la persistente pericolosità sociale del soggetto, attestata da note della DDA e della Prefettura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso i principi in materia di differimento obbligatorio e facoltativo, nonché di detenzione domiciliare umanitaria. Ha ricordato che il giudice di merito deve verificare in concreto la compatibilità dell’infermità con le possibilità di cura offerte dal sistema carcerario, senza però trascurare il bilanciamento con le esigenze di sicurezza sociale legate alla pericolosità del soggetto.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva fondato il proprio convincimento sull’esito dell’accertamento peritale. La perizia aveva escluso che le patologie fossero in una fase non rispondente alle cure, attestando la compatibilità del quadro clinico con il regime detentivo, caratterizzato da costante monitoraggio. La Corte ha valorizzato, altresì, la circostanza che le riacutizzazioni fossero collegate alla scarsa aderenza alle terapie, determinata da rifiuti volontari non supportati da documentate motivazioni sanitarie.
Quanto alla dedotta lesione del senso di umanità, la Corte ha precisato che la sofferenza aggiuntiva, inevitabilmente connessa all’esecuzione della pena in presenza di condizioni di salute compromesse, assume rilievo solo quando si appalesi di entità tale da superare i limiti della umana tollerabilità, trasformandosi in trattamento disumano. Nel caso concreto, l’assistenza assicurata al detenuto, i ripetuti ricoveri e la segnalazione dell’inadeguatezza della cella all’autorità amministrativa hanno escluso tale evenienza.
La Corte ha infine precisato che la valutazione della pericolosità sociale alla luce delle condizioni di salute è una questione di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione, insussistenti nel caso di specie, essendo emersa la stabile appartenenza del soggetto alla criminalità organizzata e l’assenza di segnali di dissociazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 146 c.p. – Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
- Art. 147 c.p. – Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena