Diritto di critica esclude la diffamazione per la frase lesiva minima (Cass. pen. Sez. V n. 31273 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase assunta come lesiva della reputazione altrui, accertando la materialità della condotta, la portata offensiva delle espressioni e la sussistenza di una causa di giustificazione, anche sotto il profilo del dolo, al fine di pronunciare, se del caso, annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. La causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie di diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto della loro veridicità, e la forma espositiva non sia ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere. Non è punibile la critica aspra, con toni polemici o linguaggio figurato, se le modalità espressive restano adeguate e funzionali all’opinione espressa, in correlazione con gli interessi e i valori ritenuti compromessi. Il requisito della continenza attiene essenzialmente ai termini e alle espressioni utilizzate, non alla selezione degli argomenti, e non può invocarsi la sua esclusione per il solo contenuto reputazionale delle frasi.
Il Fatto
La ricorrente era stata assolta dal Tribunale di Roma dal reato di diffamazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. La vicenda nasce da un acceso dibattito sviluppatosi sui social network, in cui la donna aveva replicato con parole di critica a un post pubblicato da un giornalista su temi attinenti alle relazioni uomo-donna e alla libertà di espressione.
Avverso la sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando erronea valutazione delle prove, vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Si duole del riconoscimento della causa di non punibilità pur in difetto degli elementi costitutivi del reato, e della mancata assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 51 cod. pen. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine processuale: in materia di diffamazione il giudice di legittimità può valutare l’offensività della frase perché deve anzitutto considerare la materialità della condotta contestata, la portata offensiva delle espressioni e l’eventuale causa di giustificazione. Il principio non deroga ai limiti del giudizio di legittimità, ma applica la regola di giudizio dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che impone al giudice di dichiarare d’ufficio, in ogni stato e grado, il proscioglimento nei casi ivi previsti. Nel giudizio di legittimità l’epilogo è quello dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen., che ammette l’annullamento senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Sul piano sostanziale, la valenza offensiva di un’espressione va riferita al contesto nel quale è stata pronunciata, calibrandone la portata in relazione al momento e all’ambiente relazionale. Non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela dell’onore anche a casi di contestazione dell’operato altrui. La causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica copre i giudizi valutativi espressi con forma non ingiustificatamente sovrabbondante, e dunque le coloriture, le iperboli, i toni aspri e il linguaggio figurato, purché funzionali all’opinione espressa.
La Corte richiama il ius receptum: nel diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume rilievo affievolito rispetto al diritto di cronaca, perché la critica ha per sua natura carattere congetturale. Il requisito della continenza attiene essenzialmente ai termini e alle espressioni utilizzate, non agli argomenti scelti: se rispettati la verità del fatto e l’interesse sociale, è consentita l’esposizione di opinioni personali lesive della reputazione, una volta che l’agente si sia affidato a un’esposizione misurata nel linguaggio.
L’impostazione si allinea alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che distingue tra fatti e giudizi di valore, per i quali non è possibile pretendere una verifica di conformità, salvo che debbano fondarsi su una sufficiente base fattuale; rileva inoltre l’esigenza di limitare le ingerenze pubbliche per evitare il chilling effect.
Sulla base di tali premesse, non essendo in discussione il nucleo di verità delle notizie, la condotta dell’imputata resta entro i limiti del diritto di critica, sia per le modalità di divulgazione, sia per i contenuti, sia per le espressioni usate, aspre ma non esorbitanti nell’attacco alla persona. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Nota della Redazione
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