Inammissibile il ricorso sui profili di prova e trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 38579 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni del giudice di merito in punto di ricostruzione del fatto, di valutazione della prova e di trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. Le censure che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto non rientrano nel numerus clausus delle doglianze deducibili in sede di legittimità. Parimenti insindacabili sono le determinazioni sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quando la motivazione sia esente da vizi logico-giuridici. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
La sentenza di condanna emessa in primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello, che rideterminava la pena in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000, per aver occultato o distrutto scritture contabili e documenti al fine di evadere l’IVA e le imposte sui redditi.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio della motivazione sull’affermazione della responsabilità; violazione di legge sui criteri di valutazione della prova; violazione di legge sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, rilevando che essi non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le relative determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello sia enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata in punto di responsabilità. La Corte territoriale ha valorizzato gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e l’utilizzo dello strumento dello Spesometro integrato, dai quali è emerso che il ricorrente non ha esibito alcuna documentazione contabile nel corso della verifica fiscale, pur essendo state emesse un ingente numero di fatture per un volume di affari consistente negli anni dal 2013 al 2019.
Da tali elementi il giudice di merito ha desunto che la contabilità, regolarmente istituita, sia stata occultata o distrutta. Ha inoltre precisato che, in assenza di denunce di eventuali smarrimenti e di giustificazioni plausibili, dalle sottoscrizioni delle fatture apposte dall’imputato deve inferirsi la piena consapevolezza dell’attività illecita.
Quanto al quarto motivo, la Corte ribadisce che anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La motivazione impugnata è ritenuta adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al comportamento processuale non collaborativo e ai precedenti da cui è gravato il ricorrente.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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