Inammissibile il ricorso per cassazione che investe la valutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 38585 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione del compendio probatorio, ma resta circoscritto al numerus clausus delle censure deducibili. All’accertamento dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.l.vo n. 74 del 2000, per aver omesso di presentare le dichiarazioni obbligatorie al fine di evadere l’imposta e per aver occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie, così da non consentire la ricostruzione dei redditi. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 18.02.2025, aveva confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità per i reati ascritti nei due capi di imputazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Tali determinazioni sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Nel caso concreto, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello la Corte ha ritenuto enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. Quanto al primo capo, il giudice di merito ha accertato che la società, rappresentata dall’imputato, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e aveva omesso il versamento dell’IVA per importi superiori alla soglia di punibilità.

Gli accertamenti della Guardia di finanza, svolti anche tramite controlli presso i clienti, hanno confermato l’esistenza delle fatture e la consapevolezza dell’omissione. Dal mancato pagamento dell’imposta, anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, e dalla mancata esibizione della documentazione, il giudice a quo ha inferito la sussistenza del dolo specifico.

Con riferimento al secondo capo, la nota dello studio di consulenza sottoscritta dall’imputato e non contestata, che indica con esattezza la documentazione restituita dal professionista in data 10.05.2017 — comprese le fatture di acquisto, le fatture emesse e i registri IVA per gli anni 2016 e 2017 — è stata ritenuta piena prova dell’effettiva istituzione e della materiale disponibilità delle scritture contabili da parte dell’imputato.

Ritenuto quindi il ricorso inammissibile, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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