Doppia conforme e inammissibilità del ricorso riproduttivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 9728 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente riproduttivi dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti, dai giudici di merito, e non siano scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. In presenza di una “doppia conforme”, le motivazioni dei due provvedimenti di merito possono essere lette congiuntamente. La declaratoria di inammissibilità, ove non sussistano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309/1990, per detenzione a fini di spaccio di hashish, da cui risultavano ricavabili numerose dosi medie singole. L’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata riqualificazione del delitto nell’ipotesi minore di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente evidenziato che, nel caso di specie, ricorre una “doppia conforme”, con la conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito, richiamando il precedente di Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019.
Quanto al primo motivo, relativo alla negata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente attribuito rilievo ostativo alle modalità della condotta. Il ricorrente aveva introdotto la sostanza stupefacente in carcere, approfittando di un permesso concessogli all’esterno, con modalità di trasporto ed occultamento caratterizzate dall’ingestione della droga. A ciò si aggiungevano i precedenti penali specifici a suo carico e il potenziale guadagno derivante dalla vendita della sostanza all’interno dell’istituto penitenziario.
In ordine al secondo motivo, la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché inerente al trattamento sanzionatorio. I giudici di merito avevano compiutamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando in senso negativo non solo i precedenti penali, ma anche le concrete modalità di una condotta programmata in occasione di un permesso premio.
Il terzo motivo, concernente la mancata esclusione della recidiva, è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di motivazione non emergente dalla sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva, infatti, evidenziato la pluralità di condanne irrevocabili, l’elevata offensività della condotta, caratterizzata da insidiosa preordinazione, e la non occasionalità della ricaduta. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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