Dichiarazioni della persona offesa e travisamento della prova nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 25139 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile. Tali dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, che deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato alle dichiarazioni di qualsiasi testimone. La violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non è deducibile quale violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma può essere fatta valere soltanto nei limiti della lett. e) della stessa norma, come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il travisamento della prova ricorre solo quando il giudice di merito fondi il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, non quando il ricorso proponga una mera rivisitazione del quadro probatorio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 15/11/2024, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 372 cod. pen. Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi con cui ha contestato la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione posta a base della condanna, oltre a censurare il trattamento sanzionatorio.

La questione centrale attiene alla possibilità di fondare la responsabilità penale sulle sole dichiarazioni della persona offesa e ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal consolidato principio secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile. Esse possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, purché il giudice verifichi con idonea motivazione la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato alle dichiarazioni di qualsiasi testimone.

La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, ribadendo che le deduzioni concernenti la credibilità della persona offesa sono inammissibili in sede di legittimità. Il vaglio critico delle dichiarazioni è precluso alla Corte di cassazione, perché la valutazione della credibilità rappresenta una questione di fatto con una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale, non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni. Nello stesso senso è richiamata Sez. V n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico.

Quanto alla deducibilità, la Corte precisa che la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non può essere dedotta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Può essere fatta valere soltanto nei limiti della lett. e), come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame, come statuito da Sez. VI n. 4119 del 30/04/2019.

Le censure difensive sono quindi ricondotte alla nozione di travisamento del fatto. La Corte osserva che la sentenza impugnata è censurata per non avere accolto la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa. Ma il travisamento della prova ricorre, secondo Sez. IV n. 4675 del 17/05/2006, Bartalini, solo quando il giudice di merito fondi il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale. Non si tratta di reinterpretare gli elementi valutati, ma di verificarne l’esistenza. Nel caso di specie la difesa propone una mera rivisitazione del quadro probatorio.

Il ricorso risulta inoltre privo di riferimento all’effettivo contenuto della motivazione, dove si rimarca che la vittima consegnò una somma di denaro, consumandosi così l’estorsione. Manca la puntualità e la concreta pertinenza censoria richieste a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Infine, la censura sull’eccessività della pena è manifestamente infondata, rientrando la graduazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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