Inammissibilità dell’integrazione motivazionale del periculum in mora nel sequestro preventivo (Cass. pen. n. 15895/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tribunale del riesame non può integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in punto di periculum in mora quando essa sia stata del tutto omessa dal giudice per le indagini preliminari, atteso che tale carenza integra una radicale nullità del provvedimento genetico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. Il potere integrativo del tribunale del riesame, pur riconoscibile in sede di riesame e di appello cautelare reale, non può spingersi fino a sostituire integralmente la valutazione di merito spettante al giudice procedente, né a colmare un silenzio assoluto del provvedimento genetico. Il periculum in mora nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve ancorarsi a elementi concreti che rendano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo, non essendo sufficiente il mero riferimento all’incapienza patrimoniale o a generiche “tendenze elusive”, che riprodurrebbero un automatismo decisorio vietato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con decreto del 3 luglio 2020, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di un indagato, colpendo somme di denaro confluite su conti correnti a lui riconducibili. Il decreto, antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite “Eliade” (n. 36959 del 24 giugno 2021), non conteneva alcuna motivazione in ordine al periculum in mora, requisito che la giurisprudenza dell’epoca riteneva, in parte, non necessario per il sequestro finalizzato alla confisca.
Avverso il decreto, la difesa proponeva appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale di Bari, il quale rigettava la richiesta di nullità del sequestro e di dissequestro. Il Tribunale, nel rigettare l’eccezione, esercitava i poteri integrativi, supplendo al silenzio del GIP e fornendo una motivazione suppletiva sul periculum in mora, fondata sull’«entità del debito, la mancanza di mezzi nel patrimonio personale del ricorrente, insieme alla tendenza elusiva dimostrata». Avverso tale ordinanza, il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento del Tribunale di Bari, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale. La Corte affronta la questione dei poteri integrativi del tribunale del riesame in sede di appello cautelare reale, distinguendo tra integrazione di una motivazione carente e sostituzione di una motivazione del tutto omessa.
La Corte richiama il principio affermato da Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024 (EMME CI TEX SRL, Rv. 285747-01), secondo cui in tema di impugnazioni cautelari reali non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. La Corte osserva che il potere integrativo, pur riconosciuto al tribunale del riesame anche in sede di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022, Muntean, Rv. 283831-01), non può spingersi fino a surrogare un silenzio assoluto del giudice procedente, non potendo il tribunale creare ex novo un presupposto applicativo omesso dal giudice a quo.
La Corte rileva, inoltre, che nel caso di specie il GIP non aveva fornito alcuna motivazione sul periculum in mora, neppure per rappresentare che lo stesso doveva ritenersi non richiesto dalla legge, come riconosciuto espressamente dall’ordinanza impugnata. Il Tribunale di Bari, quindi, non si era limitato a integrare una motivazione incompleta, ma aveva integralmente sostituito la valutazione di merito spettante al giudice procedente, esercitando un potere non consentito.
La Corte sottolinea che, quand’anche si volesse ritenere applicabile il principio Muntean (che giustifica l’integrazione in ragione dell’anteriorità del decreto genetico rispetto alla pronuncia “Eliade”), la motivazione suppletiva offerta dal Tribunale risulta comunque generica e inidonea. Il mero riferimento all’«entità del debito», alla «mancanza di mezzi nel patrimonio personale» e alla «tendenza elusiva dimostrata» riproduce quell’automatismo decisorio che le Sezioni Unite “Eliade” hanno espressamente vietato, richiedendo elementi concreti che rendano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo. La formula della «tendenza elusiva dimostrata» non risulta adeguatamente circostanziata, né è chiaro a quali comportamenti specifici faccia riferimento, e in un giudizio penale ancora pendente in primo grado appare criticabile anche sul piano del rispetto della presunzione di innocenza ex art. 27, comma 2, Cost.
La Corte, accogliendo il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i residui motivi di impugnazione e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento del Tribunale di Bari del 19 maggio 2025, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l’ulteriore corso, affinché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto enunciati.
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