Ricorso inammissibile per mancata specificità dei motivi e motivazione sulla recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 34630 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza e difetto di specificità, il ricorso che non indichi i capi o i punti della decisione investiti, non enuncia le specifiche richieste con le connesse ragioni di diritto e di fatto e non si confronti con la motivazione del giudice del merito. L’aumento di pena per la recidiva rientra nei poteri discrezionali del giudice, che deve però darne adeguata motivazione verificando in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, con riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, al grado di offensività, alla distanza temporale e al livello di omogeneità tra i fatti. L’aumento non può fondarsi sul mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle deduzioni difensive già svolte nei motivi di appello. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità del prevenuto per il reato di furto, individuandolo come autore del fatto sulla base degli elementi di prova acquisiti, e aveva applicato l’aumento di pena per la recidiva contestata, valutando le modalità del reato e la tipologia dei precedenti penali.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati perché privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, poiché non indicano chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso e non si coniugano con l’enunciazione di specifiche richieste corredate dalle ragioni di diritto e dai dati di fatto che le sorreggono.
Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte d’appello, che risulta logica, congrua e corretta in punto di diritto, e dunque immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità del prevenuto, con l’individuazione dello stesso quale autore del fatto. Rispetto a tale pronuncia il ricorrente oppone solo considerazioni generiche e omnicomprensive su una asserita violazione di legge e su un supposto difetto motivazionale, mai specificato.
Quanto alla recidiva, la Corte ritiene rispettato l’obbligo motivazionale. La Corte territoriale ha valutato che, in ragione delle modalità del furto e della tipologia dei precedenti, il nuovo reato esprime una perdurante inclinazione al delitto e dunque una pericolosità sociale idonea a giustificare l’aumento di cui all’art. 99 cod. pen.
Il percorso argomentativo segue l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010, secondo cui il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. L’applicazione dell’aumento rientra nei poteri discrezionali del giudice, sul quale incombe il solo onere di una adeguata motivazione, come ribadito dalla Corte cost. n. 185 del 2015 e da Sez. II n. 50146 del 12.11.2015.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.
Nota della Redazione
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