Falsa denuncia smarrimento tachigrafo: falso ideologico non simulazione di reato (Cass. pen. Sez. VI n. 35701 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La falsa denuncia di smarrimento della carta tachigrafica non integra il delitto di simulazione di reato di cui all’art. 367 cod. pen., perché non segnala all’autorità giudiziaria la commissione di alcun reato e non determina l’apertura di alcuna indagine penale. Essa integra invece il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico di cui all’art. 483 cod. pen., avendo indubbia efficacia probatoria nel legittimare il denunciante a chiedere il duplicato. L’assimilazione alla falsa denuncia di smarrimento di assegni consegnati in pagamento è errata: in quel caso la denuncia è idonea ad avviare un procedimento penale per un fatto procedibile d’ufficio a carico di persona determinata. Il giudice di legittimità che riqualifica il fatto ai sensi dell’art. 483 cod. pen. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice di merito, e dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità.

Il Fatto

Un autotrasportatore denunciava allo Stazione dei Carabinieri lo smarrimento della propria carta tachigrafica. A seguito di un incidente stradale la carta veniva ritrovata nella disponibilità dell’uomo sul proprio autoarticolato. Secondo l’accusa, l’utilizzo alternato di due carte tachigrafiche gli aveva consentito di realizzare turni di guida superiori ai limiti di legge e di occultare pause e riposi non goduti.

Il Tribunale di Avellino assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 437 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e lo condannava per la simulazione di reato, con pena sospesa. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 367 cod. pen. e il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con ordinanza ex art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., avvisava il ricorrente della possibile diversa qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 483 cod. pen. Il primo motivo è fondato.

Le sentenze di merito avevano richiamato la giurisprudenza sulla falsa denuncia di smarrimento di assegni consegnati in pagamento, ritenuta idonea a integrare la calunnia perché, pur priva di accusa diretta, determina ragionevolmente l’apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d’ufficio a carico di persona determinata (Sez. VI n. 7573 del 27.01.2023; Sez. VI n. 15964 del 08.03.2016). L’assimilazione è però errata: la denuncia di smarrimento del tachigrafo non segnala alcun reato e non avvia alcuna indagine penale.

Nella simulazione di reato la denuncia deve avere a oggetto un fatto che, se realmente commesso, costituirebbe un delitto o una contravvenzione. La falsa denuncia di smarrimento della carta tachigrafica integra invece il falso ideologico, perché ha efficacia probatoria nel legittimare il denunciante a chiedere una nuova carta. L’art. 29, par. 4, del Regolamento CE n. 165/2014 impone di denunciare lo smarrimento entro sette giorni e di chiedere la sostituzione; la denuncia è presupposto necessario per il duplicato.

Il costante orientamento di legittimità ritiene integrato il falso ideologico quando la falsa denuncia abiliti al rilascio di un duplicato: così per la patente di guida (Sez. V n. 18711 del 23.03.2021; Sez. VI n. 17381 del 08.03.2016) e per la carta di identità (Sez. V n. 48884 del 17.09.2018). Il reato sussiste quando una norma obbliga il privato a dichiarare il vero, ricollegando effetti all’atto-documento (Sez. Un. n. 28 del 15.12.1999; Sez. Un. n. 6 del 17.02.1999).

Le censure sulla mancata dimostrazione della falsità della denuncia si risolvono in una sollecitazione a un rinnovato esame di merito, non consentito in sede di legittimità (Sez. Un. n. 6402 del 02.07.1997). L’accoglimento del primo motivo è assorbente: riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 483 cod. pen., la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione della pena per il reato di cui al capo a), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen. è dichiarata irrevocabile l’accertamento della responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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