Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 12884 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione, solleciti una rilettura degli elementi probatori e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto, restando estranei ai poteri del giudice di legittimità la valutazione delle prove e il giudizio sui fatti. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale, esperibile solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, e la relativa decisione, se sorretta da motivazione coerente, non è sindacabile in cassazione. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che la motivazione richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e in appello, per il reato di appropriazione indebita ai danni della persona offesa. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23/04/2024, ha confermato la dichiarazione di responsabilità, respingendo la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e negando le circostanze attenuanti generiche.

Avverso la decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la violazione dell’art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e sugli elementi costitutivi del reato; il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, in violazione del diritto di difesa; la mancata concessione delle attenuanti generiche, con violazione dell’art. 62-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi, con cui il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione sulla valutazione delle prove, sono stati giudicati articolati esclusivamente in fatto e, dunque, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione né adottare autonomamente nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

La Corte ha poi rilevato che i giudici di appello hanno indicato, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità. In presenza di una doppia conforme, la sentenza di appello riprende le argomentazioni del primo giudice e la valutazione probatoria appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove. Tale ricostruzione non è qualificabile in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e resta insindacabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo, relativo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte di appello ha illustrato le ragioni della non necessità di un nuovo esame testimoniale, alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa. La decisione è fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste. La Corte ha ricordato che la rinnovazione istruttoria in appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, è istituto di carattere eccezionale, esperibile solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, richiamando Sez. U n. 12602 del 2015 e Sez. III n. 34626 del 2022.

Quanto al quarto motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell’art. 62-bis cod. pen., la Corte ha ribadito che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi gli altri, secondo il principio affermato da Sez. III n. 2233 del 2021 e Sez. II n. 23903 del 2020. I giudici di appello hanno valorizzato la gravità della condotta, l’entità del danno, i precedenti penali e la mancanza di resipiscenza. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *