Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e non sintetici ex art 581 cpp (Cass. pen. Sez. 7 n. 18943 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di correlazione con la decisione impugnata, il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento gravato, così disattendendo il disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen.. La sindacabilità in sede di legittimità non consente una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, il quale, in tema di prova indiziaria, deve procedere a una valutazione congiunta degli indizi, superando l’ambiguità dei singoli elementi attraverso un esame globale che conduca all’attribuzione del reato “al di là di ogni ragionevole dubbio”. L’aspecificità dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Trento che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Rovereto, ne aveva confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa per il reato di furto aggravato. Il ricorso si articolava su doglianze volte a contestare la valutazione degli indizioperata dai giudici di merito, con particolare riferimento alla attendibilità della documentazione bancaria e delle videoriprese poste a fondamento della decisione di condanna in doppia conforme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando in primo luogo l’aspecificità dei motivi, che non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvevano nella mera prospettazione di una diversa lettura degli elementi indiziari. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017, secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni della decisione gravata.
Nel merito delle censure, la Corte ha evidenziato che la Corte territoriale aveva correttamente spiegato la differenza tra l’orario del prelievo risultante dalla documentazione bancaria e quello delle videoriprese, imputabile al mancato aggiornamento dell’orario legale. Ha inoltre escluso la dedotta scarsa nitidezza delle immagini, non essendo stato dedotto il travisamento della prova né allegati i fotogrammi a sostegno delle doglianze.
La Corte ha infine ribadito il consolidato principio per cui la valutazione degli indizi richiede un esame globale e non atomistico, volto a verificarne la certezza, l’attitudine dimostrativa e la capacità di superare, in una visione unitaria, la relativa ambiguità, secondo uno standard probatorio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”. Tale presupposto sussiste anche quando le ipotesi alternative siano astrattamente formulabili ma prive di concreto riscontro processuale e contrarie alla normale razionalità.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.