Concorso formale tra reati e competenza del giudice di pace (Cass. pen. Sez. 1 n. 18810 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice, l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 attribuisce la competenza per materia al giudice superiore esclusivamente nell’ipotesi di concorso formale di reati, ossia quando più violazioni di legge sono commesse con una sola azione od omissione. La disposizione speciale, derogando alla disciplina generale dell’art. 12 cod. proc. pen., non opera negli altri casi di connessione, ivi compreso il reato continuato. La modifica del collegio giudicante determina la regressione del processo alla fase degli atti preliminari al dibattimento, con il potere del giudice nella nuova composizione di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte e decise dal giudice diversamente composto, ferma la preclusione per le questioni preliminari non sollevate a norma dell’art. 491 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Brindisi, all’udienza del 14 gennaio 2025, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e l’ammissione delle prove, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l’assegnazione e l’eventuale riunione con un processo pendente dinanzi a quest’ultimo a carico del medesimo imputato per lo stesso fatto storico, qualificato però ai sensi dell’art. 635 cod. pen.
Il Tribunale di Brindisi, non condividendo la soluzione, sollevava conflitto di competenza negativo, rilevando l’erronea applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 274/2000 in assenza di un’unica condotta e la frustrazione delle prerogative difensive dell’imputato connessa alla preclusione di accedere a riti speciali, e rimetteva gli atti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato sussistente il conflitto di competenza negativo, ravvisando la situazione di stasi processuale disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen., determinata dalla ricusazione della cognizione da parte di entrambi gli organi giurisdizionali.
Nel merito, ha affermato la competenza del Tribunale di Brindisi. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha precisato che l’attribuzione della competenza per materia al giudice superiore, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, opera solo in caso di concorso formale di reati, dovendosi escludere l’operatività degli altri casi di connessione previsti dall’art. 12 cod. proc. pen. Nella specie, i reati di cui agli artt. 582 e 635 cod. pen. erano stati contestati come integrati da un’unica azione, con conseguente sussistenza del concorso formale rilevante ai fini della competenza.
Quanto al dedotto vulnus alle prerogative difensive, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 41736 del 2019, secondo cui la modifica della composizione del collegio giudicante comporta la regressione del procedimento alla fase degli atti preliminari al dibattimento. In tale contesto, la richiesta di un rito alternativo, non integrando una questione preliminare ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen., avrebbe potuto essere legittimamente valutata dal Tribunale senza alcuna incidenza sulla strategia processuale dell’imputato.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Brindisi, disponendo la trasmissione degli atti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 635 c.p.
- Art. 12 c.p.p. – Casi di connessione
- Art. 28 c.p.p. – Casi di conflitto
- Art. 491 c.p.p. – Questioni preliminari