Inammissibile il ricorso avverso la sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 1405 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione che applica la sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è inammissibile quando le censure si risolvono nella contestazione dell’abusività delle opere, che avrebbe dovuto essere dedotta impugnando tempestivamente l’ingiunzione al ripristino, divenuta inoppugnabile. Una volta consolidatisi gli effetti dell’ordine di demolizione, l’applicazione della sanzione per la sua inottemperanza assume contenuto vincolato per legge. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, che impone la misura massima per gli abusi realizzati su aree vincolate, è manifestamente infondata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole né sproporzionata.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un lotto di terreno ricadente in zona F6 del PRG, gravato da vincolo sismico di secondo livello e da vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. A seguito di accertamento della polizia locale, il Comune le ha ingiunto la demolizione di opere abusive, tra cui una recinzione perimetrale in cemento armato, una piattaforma in cemento armato con tre manufatti prefabbricati adibiti a civile abitazione e ulteriori strutture. L’ordine di demolizione non è stato impugnato.

Accertata l’inottemperanza, il Comune ha emesso l’ordinanza ingiuntiva n. 253 del 1° ottobre 2022, applicando la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR, deducendo l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e l’insussistenza del vincolo paesaggistico sull’area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato la questione di legittimità costituzionale, dichiarandola manifestamente infondata. La norma censurata prevede che, in caso di abusi realizzati sulle aree di cui al comma 2 dell’art. 27, comprese quelle soggette a rischio idrogeologico elevato, la sanzione sia sempre irrogata nella misura massima. La realizzazione dell’abuso su area assoggettata a vincolo paesaggistico comporta dunque l’applicazione della misura massima, senza alcuna discrezionalità nella modulazione.

Tale scelta legislativa non è irragionevole né sproporzionata, poiché si spiega con la volontà di apprestare una tutela rafforzata ad aree e immobili il cui utilizzo è sottoposto a specifiche limitazioni nell’interesse generale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 7266-7268 del 2025, nonché TAR Sicilia, Catania, n. 4079 del 2024 e n. 3135 del 2024.

Quanto agli altri motivi, il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità proposta dal Comune. Le censure tendono a ridimensionare la portata dell’illecito accertato, sostenendo la non necessità del titolo abilitativo per alcune opere o l’inesistenza di diritti di uso civico sul fondo. Si tratta però di questioni che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di impugnazione dell’ingiunzione al ripristino, ormai divenuta inoppugnabile.

La giurisprudenza condivisa chiarisce che la mancata impugnazione e il conseguente consolidamento degli effetti dell’ordine di demolizione rendono inammissibile la contestazione dei successivi provvedimenti sanzionatori per profili di illegittimità relativi all’atto presupposto. Il Collegio richiama TAR Marche n. 72 del 2018 e TAR Lazio n. 12919 del 2014 e n. 217 del 2014.

A seguito della definitività e vincolatività dell’ordinanza di demolizione, l’applicazione della sanzione pecuniaria presenta limitati margini di discrezionalità nel solo quantum della pretesa patrimoniale e assume contenuto predeterminato per legge. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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