Esclusione dal concorso per vizio di competenza del direttore (TAR Lazio n. 1406 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico il potere di esclusione del candidato, quando il bando lo attribuisca all’Amministrazione, può essere esercitato solo per il difetto dei requisiti di ammissione o per la mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione richiesta. Esso non può estendersi ai profili che emergono dalla valutazione delle prove, il cui esame è riservato alla Commissione giudicatrice quale organo all’uopo nominato. Il provvedimento di esclusione adottato dal dirigente amministrativo per un vizio riscontrato nell’elaborato è dunque affetto da incompetenza, tanto più quando il divieto violato sia stato introdotto dalla stessa Commissione, cui sola spetta rilevarne l’inosservanza in fase di correzione. Sussiste l’interesse a ricorrere anche per il candidato che aspiri soltanto a un miglioramento della posizione in graduatoria, in vista del possibile scorrimento.

Il Fatto

Con una disposizione direttoriale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di seconda fascia presso un’università. Il ricorrente ha presentato domanda ed ha sostenuto le prove, collocandosi in quinta posizione della graduatoria provvisoria con il punteggio di 56,65.

Con successiva disposizione del 17 luglio 2024 il Direttore dell’Area Risorse Umane ha disposto la sua esclusione, rilevando che l’elaborato risultava modificato rispetto alla configurazione standard, in particolare con l’uso del “giustificato”, in violazione delle prescrizioni della Commissione. In pari data è stata approvata la graduatoria. Il ricorrente ha impugnato l’esclusione e gli atti connessi, dolendosi anche della incompetenza dell’organo che l’aveva adottata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che anche un semplice miglioramento della posizione in graduatoria radichi l’interesse al ricorso, in relazione al possibile scorrimento della stessa ai fini dell’assunzione. Nel caso di specie l’interesse è concreto e attuale, essendo possibili rinunce o ulteriori utilizzazioni della graduatoria anche da parte di altre amministrazioni.

Nel merito è fondato, sotto il profilo assorbente, il motivo relativo al vizio di competenza. Il bando, all’art. 3 e all’art. 4, consente all’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in ogni momento, anche dopo l’espletamento delle prove e la formulazione della graduatoria, l’esclusione per difetto dei requisiti di ammissione o per la mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione.

Il potere di esclusione trova dunque confini precisi: esso può essere speso solo quando si accerti la carenza dei requisiti o l’irregolarità documentale. Non può invece riguardare profili che emergono dalla valutazione delle prove, riservati alla Commissione giudicatrice.

Nel caso concreto l’esclusione è stata adottata dal Direttore dell’Area Risorse Umane dopo aver esaminato l’elaborato. L’organo apicale si è così illegittimamente sostituito alla Commissione nella valutazione del compito, nonostante il bando non gli conferisse tale facoltà. A conferma del vizio, l’esclusione è stata disposta sulla base di un divieto che la Commissione aveva introdotto, a pena di esclusione, nel verbale di riunione preliminare: solo tale organo avrebbe potuto rilevarne la violazione in fase di correzione.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio annulla il provvedimento di esclusione e ordina la riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale. L’Amministrazione è condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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