Cessazione della materia del contendere nel contenzioso sul ripiano dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 1411 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la parte ricorrente rappresenti di essersi avvalsa dell’istituto deflattivo del contenzioso introdotto dall’art. 8, d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito nella l. 26 maggio 2023 n. 56. In tale ipotesi il venir meno dell’interesse alla decisione preclude l’esame del merito e impone la declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse giustifica la compensazione delle spese quando sussistano giusti motivi.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato davanti al TAR Lazio i decreti del Ministero della salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, con i quali si certificava il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e si quantificava la quota di ripiano a carico delle aziende fornitrici. Con successivi motivi aggiunti la società aveva esteso l’impugnazione agli atti regionali e provinciali di attuazione, adottati da numerose amministrazioni per la definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano.
Nel corso del giudizio la ricorrente, con memoria del 9 dicembre 2025, ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, rappresentando di essersi avvalsa dell’istituto deflattivo del contenzioso introdotto dalla normativa richiamata. La questione giunge così alla decisione del collegio, chiamato a pronunciarsi sull’effetto di tale dichiarazione sul giudizio pendente.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla considerazione che la ricorrente ha rappresentato in data 9 dicembre 2025 la cessazione della materia del contendere, per essersi avvalsa dell’istituto deflattivo del contenzioso introdotto dall’art. 8, d.l. n. 34 del 2023, convertito nella l. n. 56 del 2023. Si tratta di una definizione agevolata che, per scelta della parte, preclude la prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale rileva che, per effetto di tale sopravvenienza, l’interesse alla decisione è venuto meno e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La disposizione consente al giudice di definire il giudizio con sentenza in rito quando, per sopravvenuti motivi, il ricorso diventa improcedibile per difetto di interesse.
Il percorso argomentativo del collegio è lineare: accertata la dichiarazione di parte e la sua incidenza sull’interesse sostanziale, non residua spazio per l’esame del merito dei motivi articolati avverso i provvedimenti ministeriali e regionali. La pronuncia resta quindi sul piano processuale, senza alcuna valutazione sulla fondatezza delle censure.
Quanto al governo delle spese, il Tribunale ritiene di poterle compensare tra le parti, sussistendone giusti motivi. La decisione è assunta ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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