Ottemperanza per spese legali non pagate: nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2870 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia provveduto al pagamento delle spese legali liquidate in suo carico con sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata è inottemperante. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione e l’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non soddisfaceva la pretesa creditoria.
Decorso il termine dilatorio, il creditore notificava e depositava ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza formulare deduzioni né fornire indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva come fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle spese, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostravano che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.
La resistente, costituita con memoria di stile, non aveva contestato il credito nell’an né nel quantum, né aveva fornito elementi sull’andamento della procedura. Il Collegio ha pertanto ritenuto il ricorso fondato, dichiarando l’inottemperanza del Ministero per il mancato pagamento delle spese legali oggetto della condanna.
L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
La pronuncia richiama, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25 e 6923/25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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