Inammissibile la ricusazione del giudice della Cassazione che decide sulla competenza (Cass. pen. Sez. V n. 2913 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di ricusazione sono previste da norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, perché limitano l’esercizio della giurisdizione e la capacità del giudice. Il giudice di legittimità chiamato a risolvere un conflitto di competenza non compie alcuna valutazione sul merito dell’imputazione e non anticipa il proprio convincimento sulla res iudicanda: non sussiste pertanto l’ipotesi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La dichiarazione di ricusazione che prospetti solo generiche ragioni di convenienza è inammissibile e va dichiarata de plano. All’inammissibilità della ricusazione di un giudice della Corte di cassazione non consegue la condanna alle spese processuali, ma può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Un soggetto, imputato in un procedimento per calunnia e diffamazione aggravate, ha proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti di un consigliere della Sezione Prima penale della Corte di cassazione. Il giudice ricusato faceva parte del collegio chiamato a deliberare sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento pendente nei confronti del ricusante.

Il proponente ha dedotto una serie di circostanze asseritamente idonee a compromettere l’imparzialità del consigliere: la presidenza del collegio che, in un diverso processo, aveva individuato il ricusante come responsabile di un fatto reato; una querela sporta dal medesimo consigliere nei confronti del difensore; presunti giudizi espressi su un quotidiano; rapporti con un soggetto parte civile in procedimento connesso. Da qui l’invocazione dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal carattere tassativo delle ipotesi di ricusazione. Le norme che le prevedono sono di stretta interpretazione, sia perché pongono limiti al potere giurisdizionale, sia perché consentono un’ingerenza delle parti nell’ordinamento giudiziario. In quanto derogatorie rispetto al principio del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost., non tollerano estensioni analogiche, come già chiarito dalla Corte cost. n. 224 del 2001.

Quanto all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la valutazione pregiudicante va accertata caso per caso, verificando se il giudice abbia espresso un convincimento sul medesimo fatto e nei confronti del medesimo soggetto. La Corte richiama la Corte cost. n. 283 del 2000 e la Corte cost. n. 64 del 2022, che ha individuato le quattro condizioni dell’incompatibilità endoprocessuale: identità della res iudicanda, valutazione di atti strumentale a una decisione, natura sostanziale e non formale della decisione, diversa fase del procedimento.

Su questa base il Collegio sposta l’analisi sul tema effettivamente devoluto al giudice ricusato. La Sezione Prima era chiamata a risolvere un conflitto negativo di competenza: una questione squisitamente processuale. Rispetto ad essa non assume rilievo la prospettata manifestazione di un convincimento sul merito della regiudicanda che dovrà esaminare il giudice di merito, non incisa dai profili di responsabilità. Manca dunque il presupposto dell’indebita anticipazione di giudizio.

Nessuna delle circostanze dedotte rientra quindi nell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. L’oggetto del diverso giudizio richiamato era distinto; la querela riguardava un soggetto diverso dal ricusante; le funzioni di giudice delegato nel procedimento di prevenzione non integrano alcuna valutazione sulla res iudicanda; le asserzioni sulla recensione sono del tutto generiche. È inoltre inammissibile la ricusazione fondata sulle gravi ragioni di convenienza dell’art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., non richiamate dall’art. 37.

Sull’esito accessorio la Corte osserva che all’inammissibilità non segue la condanna alle spese processuali: la dichiarazione di ricusazione, come la richiesta di rimessione, non è mezzo di impugnazione e l’art. 44 cod. proc. pen. nulla prevede sul punto. Il Collegio ritiene preferibile l’orientamento in tema di rimessione rispetto al contrario (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017). Ricorrono però i presupposti per la condanna del proponente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 800,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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