Non occasionalità della lieve entità e resistenza a pubblico ufficiale in fuga (Cass. pen. Sez. III n. 5842 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il secondo periodo del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dalla legge n. 159/2023 di conversione del cd. decreto Caivano, configura una circostanza aggravante della fattispecie base di cui al primo periodo, connotata dall’elemento specializzante della non occasionalità della condotta. Tale elemento è integrato quando l’agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, requisito desumibile anche dalla contestazione della recidiva specifica infraquinquennale, senza necessità di esplicito richiamo all’aggravante nella imputazione. L’effetto sanzionatorio non è l’aumento del massimo edittale, che resta invariato, bensì l’innalzamento del minimo, detentivo e pecuniario. Integra l’elemento materiale della resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga alla guida di un mezzo, ponendo deliberatamente in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada e del personale impegnato nell’inseguimento.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale capitolino, emessa all’esito del giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato, riconosciuta la continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche in equivalenza, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 337 cod. pen., commessi in data 11 dicembre 2023.
Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la nullità della sentenza per mancata contestazione dell’aggravante della non occasionalitа; la violazione del divieto di reformatio in peius; la violazione dell’art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena; l’erronea configurazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, essendosi la condotta risolta in una mera fuga.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce la fattispecie del secondo periodo del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 come ipotesi circostanziale della fattispecie base: essa rinvia, per la descrizione della condotta, al primo periodo e si differenzia per l’elemento specializzante della non occasionalità. L’effetto della circostanza non è l’aumento del massimo edittale — identico a quello dell’ipotesi base — ma l’innalzamento del minimo, sia detentivo sia pecuniario.
Quanto all’elemento specializzante, i giudici di legittimità affermano che la non occasionalità è integrata quando l’agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico. L’esito discende dal significato letterale della locuzione — occasionale è la condotta realizzatasi una sola volta, non occasionale quella ripetuta almeno due volte — e trova conferma nel raffronto con la diversa e più pregnante nozione di abitualità, che richiede, secondo le Sezioni Unite n. 13681 del 2016, almeno due illeciti anteriori oltre quello esaminato.
Nel caso concreto, pur in assenza di esplicito richiamo all’aggravante nell’imputazione, i giudici ritengono che la non occasionalità sia stata in fatto contestata, essendo desumibile dalla espressa contestazione della recidiva specifica infraquinquennale, che presuppone una condanna definitiva per la medesima violazione.
Infondato è anche il secondo motivo. La premessa fattuale del ricorrente non trova riscontro nella motivazione: il Tribunale aveva inflitto una pena “significativamente distante dai minimi edittali”, locuzione coerente con il minimo del primo periodo del comma 5. La circostanza aggravante incide unicamente sul minimo edittale, restando inalterato il massimo.
Il terzo motivo è inammissibile. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non per mero arbitrio o illogicità. Nel caso di specie la motivazione ha valorizzato i plurimi precedenti penali dell’imputato e l’inefficacia dissuasiva della sanzione sostitutiva in precedenza applicata, valutazione di fatto non manifestamente illogica.
Infondato, infine, il quarto motivo. Richiamando la Sez. I n. 41408 del 2019, la Corte ribadisce che integra l’elemento materiale della violenza la condotta di chi si dia alla fuga alla guida di un mezzo, ponendo deliberatamente in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada e degli occupanti. Nel caso concreto l’imputato, alla guida di un ciclomotore, ha tentato di passare in un varco tra il veicolo dei militari e un’auto in sosta, impattando contro lo sportello dell’auto di servizio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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