Inammissibile il ricorso che sollecita un nuovo giudizio di merito sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 37159 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità il controllo sulla motivazione non consente la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del compendio probatorio. Sono pertanto inammissibili le censure che investono la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, potendo dedursi unicamente la sua mancanza, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà, intrinseca o rispetto ad atti probatori ignorati o affermati senza riscontro. Il giudice di merito non è tenuto ad analizzare dettagliatamente ogni deduzione delle parti: è sufficiente che, anche mediante una valutazione globale, esponga in modo logico le ragioni del proprio convincimento, restando implicitamente disattese le difese logicamente incompatibili con la decisione. La contestazione dell’eccessività della pena, contenuta in misura prossima ai minimi edittali, è del pari inammissibile, rientrando la graduazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Rovigo, revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena già riconosciuto all’imputato e conferma nel resto l’affermazione di penale responsabilità per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e di concorso in truffa aggravata.
Avverso tale sentenza il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e i vizi di motivazione in relazione al delitto associativo, per difetto degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, e il trattamento sanzionatorio, per motivazione asseritamente meramente apparente sugli aumenti di pena per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che il ricorso, quanto all’affermazione di responsabilità, investe esclusivamente il reato associativo contestato al capo 1, con la conseguenza che la responsabilità per gli altri reati di concorso in truffa è da ritenersi già divenuta irrevocabile.
Sul primo motivo, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti. La motivazione non è apparente, né manifestamente illogica o contraddittoria: la Corte d’appello, in conformità a quanto già fatto dal Giudice dell’udienza preliminare, ha debitamente spiegato le ragioni della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, anche richiamando indicative conversazioni telefoniche. Il ricorrente, per contro, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asserita violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre alla Corte un nuovo giudizio di merito, richiamando in modo generico le doglianze già formulate in appello.
Al Giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti più plausibili. Tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è e resta giudice della motivazione.
La Corte richiama il principio per cui non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015). Aggiunge che è giurisprudenza consolidata che il giudice di merito non è tenuto a un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011; Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005). Non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione quando questa è disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (Sez. 2, n. 29434 del 19.5.2004; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013).
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La contestazione dell’eccessività della pena, nel caso contenuta in misura prossima ai minimi edittali, è inammissibile in sede di legittimità, rientrando la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze e per la determinazione della pena base, nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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