Inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla competenza dal giudice designato (Cass. pen. Sez. V n. 488 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale, ex art. 24-bis cod. proc. pen., presuppone che la questione sia sollevata dal primo giudice che procede e che sulla competenza non sia già intervenuta una decisione di altro giudice parimenti investito. È pertanto inammissibile la rimessione disposta dal giudice al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga a sua volta incompetente: in tal caso l’unico rimedio esperibile è il conflitto di competenza, non riqualificabile d’ufficio il provvedimento ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen. quando difetti la comunicazione immediata al giudice in conflitto prevista dall’art. 31 cod. proc. pen. È inoltre inammissibile il rinvio che demandi alla Corte una valutazione fattuale sulla base di una lettura dei dati processuali difforme da quella dell’accusa, poiché la competenza si determina sulla contestazione del pubblico ministero, salvo errori macroscopici e immediatamente percepibili.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltagirone, all’esito dell’udienza preliminare, con sentenza del 28/11/2023 dichiara la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Catania in relazione a un delitto di associazione mafiosa e ai reati connessi, ritenendo che l’ideazione e programmazione dell’associazione si collocassero a Catania.
Investito degli atti, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 27/06/2024, argomenta la competenza del Tribunale di Caltagirone e rimette la questione alla Corte di cassazione ai sensi degli artt. 24-bis e 21, comma 2, cod. proc. pen. Il Procuratore generale chiede affermarsi la competenza del Tribunale di Catania; i difensori delle parti private concludono per la competenza del Tribunale di Caltagirone.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Catania. Preliminarmente ribadisce che l’istituto presuppone questioni di una certa serietà e impone al giudice a quo di delibare la non manifesta infondatezza, prospettando l’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti normativi.
Il percorso argomentativo muove dal combinato disposto dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen. Lo strumento non può essere utilizzato quando il giudice sia certo della propria competenza o della propria incompetenza: in tali ipotesi deve procedere oltre o declinare la competenza. Richiamando Sez. 3 n. 39153 del 12/07/2024 e Sez. 3 n. 22304 del 14/03/2024, la Corte osserva che la natura anticipatoria e preventiva del rinvio postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale.
Ne consegue che, ove il Tribunale di Catania fosse stato certo della propria incompetenza e della competenza del Tribunale di Caltagirone, avrebbe dovuto sollevare conflitto di competenza. Il rimedio del rinvio pregiudiziale è inserito nel Capo IV, mentre la disciplina dei conflitti è rimasta nel Capo V, il che conferma la diversità degli istituti.
La Corte esclude la riqualificazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, cod. proc. pen., per la radicale diversità dei presupposti e per la contraddittorietà di un provvedimento che, di fatto, sollevi conflitto ma si qualifichi ex art. 24-bis cod. proc. pen. Anche in tal caso mancherebbe la comunicazione immediata al giudice in conflitto prescritta dall’art. 31 cod. proc. pen., con impossibilità per la Corte di adottare qualsiasi decisione.
Da ultimo, la rimessione prospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella del primo giudice, demandando alla Corte una valutazione fattuale che esula dal giudizio di legittimità. La competenza si determina sulla contestazione del pubblico ministero, salvo errori macroscopici e immediatamente percepibili, e l’ordinanza non evidenzia tali errori, non confrontandosi con i dati allegati al capo di imputazione.
Nota della Redazione
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