Riesame cautelare e condanna di merito: sindacato di legittimità limitato (Cass. pen. Sez. IV n. 32153 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento del tribunale del riesame ha un orizzonte circoscritto: deve riscontrarsi l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che la Corte di cassazione possa verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente e percepibile ictu oculi; restano ininfluenti le minime incongruenze e le deduzioni difensive non espressamente confutate, ove logicamente incompatibili con la decisione adottata. E’ inammissibile il ricorso che solleciti una rivalutazione dei fatti o una differente comparazione dei significati probatori. Il contrasto tra la valutazione della gravità indiziaria operata in sede cautelare e la sentenza di condanna pronunciata nel giudizio di cognizione è meramente apparente, afferendo i due giudizi a regimi diversi e autonomi.
Il Fatto
Il difensore di un imputato proponeva appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il tribunale procedente in fase dibattimentale aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata in relazione a un reato di detenzione e cessione di stupefacenti aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il tribunale del riesame respingeva l’appello, ritenendo le deduzioni difensive sulle trascrizioni delle intercettazioni inidonee a incidere sul quadro indiziario.
Adita con ricorso, la Terza sezione di questa Corte annullava con rinvio, per non avere il tribunale tenuto conto degli esiti di una perizia dibattimentale che attribuiva a interlocutore diverso la frase su cui si fondava la ricostruzione accusatoria. In sede di rinvio il tribunale del riesame escludeva la gravità dell’inferenza indiziante e revocava la misura. Il Pubblico ministero, Direzione Distrettuale Antimafia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che il tribunale del riesame avesse omesso di confrontarsi con i numerosi elementi indiziari che avevano condotto il tribunale di merito a pronunciare sentenza di condanna. La Corte rileva che così facendo si invoca una inammissibile rivalutazione dei fatti. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, preferiti a quelli del giudice di merito perché ritenuti più plausibili.
Il sindacato demandato alla Corte è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificarne l’adeguatezza. L’illogicità della motivazione deve essere evidente, percepibile ictu oculi; sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, la mancanza di rigore o la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori. Richiama sul punto Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015.
Nel merito, il tribunale del riesame ha ritenuto centrale una conversazione intercettata, che nell’assunto accusatorio consacrerebbe la consegna di una quota parte del corrispettivo. Ha però osservato che nelle reiterate verifiche peritali non solo viene meno il richiamo alla somma, ma il destinatario della domanda finale viene individuato in persona diversa dall’imputato, e non già in quest’ultimo come nelle prime trascrizioni della polizia giudiziaria poste a fondamento del titolo cautelare. Da ciò ha escluso la gravità dell’inferenza indiziante, reputando residuale come unico dato la quasi contestualità dei contatti, sequenza temporale che da sola, in assenza di altri dati di validazione, non può reggere il giudizio di gravità indiziaria.
La Corte conclude che si tratta di motivazione non manifestamente illogica e pertanto insindacabile in sede di legittimità. Quanto al profilo del contrasto con la sentenza di condanna di merito, si tratta di contrasto meramente apparente: il giudizio cautelare e quello di cognizione afferiscono a regimi diversi e autonomi, incidendo il primo sullo status libertatis e il secondo sulla responsabilità penale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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