Il mendacio dell’indagato causalmente rilevante osta all’equa riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 10037 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudizio è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio di cognizione e mira a verificare se l’imputato, con una condotta dolosa o gravemente colposa, abbia dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà personale, senza che sia necessaria la sussistenza di un errore giudiziario. Il mendacio dell’indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo ove abbia avuto un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario, dovendosi escludere che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti sia assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà di non rispondere. La valutazione circa la sussistenza della colpa ostativa va effettuata ex ante, sulla base dei dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito, e non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate.
Il Fatto
Il ricorrente, assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto dai reati di rapina aggravata, omicidio preterintenzionale e furto in abitazione, aveva proposto domanda di equa riparazione per la custodia cautelare in carcere sofferta per circa quattro anni e mezzo. La Corte d’appello di Venezia aveva respinto la domanda, ritenendo che l’interessato avesse contribuito con comportamento gravemente colposo all’applicazione e al protrarsi della misura, avendo negato di essere l’utilizzatore dell’utenza telefonica a lui attribuita, di conoscere i coautori della rapina e di essersi recato nel veronese, omettendo di fornire una plausibile spiegazione alternativa dei contatti telefonici e della prolungata sosta notturna.
Avverso tale ordinanza l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che le dichiarazioni successive all’emissione dell’ordinanza cautelare sarebbero state inidonee a incidere sul quadro indiziario poi valutato insufficiente per l’affermazione della penale responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente ribadito che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto a quello penale e che il diritto all’indennizzo può prescindere dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, rilevando soltanto l’antinomia tra custodia e assoluzione, sempre che l’incolpato non vi abbia dato causa con una condotta dolosa o gravemente colposa. Tale valutazione, da compiersi ex ante, deve verificare se dal quadro indiziario disponibile al giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza di fondatezza delle accuse e se a tale apparenza abbia contribuito il comportamento del ricorrente. La Corte ha precisato che dolo e colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti, ma devono fondarsi su dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito.
Nel caso di specie, la sentenza di assoluzione aveva comunque accertato che il ricorrente era l’utilizzatore dell’utenza telefonica che aveva contattato i coautori della rapina poco prima della consumazione dei reati e che si trovava nel luogo di commissione dei fatti. La Corte d’appello aveva valorizzato come profilo di colpa ostativa il fatto che l’indagato avesse mentito, negando di conoscere i coimputati e di essersi recato nel veronese, fornendo una prospettazione difensiva inverosimile e contraddittoria, idonea a rafforzare il valore indiziante degli elementi raccolti. Tale valutazione è stata ritenuta non incongrua né manifestamente illogica, considerato che il quadro indiziario era costituito soprattutto dai contatti telefonici con gli autori di gravi reati nelle ore immediatamente precedenti la consumazione.
Quanto al rilievo del mendacio, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui esso, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, rileva ai fini della colpa grave quando chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze idonee a elidere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa e quando la falsa prospettazione abbia avuto un ruolo causale rispetto alla determinazione cautelare. Tale conclusione è coerente con la modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, che ha escluso che l’esercizio del diritto di difesa possa incidere sul diritto alla riparazione solo quando si traduce nella scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, non anche quando si concretizzi in dichiarazioni false causalmente rilevanti.
La Corte ha infine disatteso le censure difensive, rilevando che l’eventuale ammissione di conoscenza dei coimputati e di presenza sul luogo avrebbe potuto elidere il valore indiziante degli elementi posti a fondamento della misura, mentre la negazione di circostanze poi accertate ha rafforzato il quadro indiziario. Ha altresì escluso la liquidazione delle spese in favore del Ministero resistente, la cui memoria si limitava a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi di ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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