Inammissibile maggiorazione contributiva per invalidità oltre 74% senza istanza amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 5 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, la domanda volta all’accertamento di un’invalidità civile in percentuale superiore al 74%, ai fini della maggiorazione contributiva di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, è soggetta al preventivo esperimento della domanda amministrativa ai sensi dell’art. 153, comma 1, lettera b), cod. giust. cont. Ove l’istanza presentata in sede amministrativa fosse preordinata al solo accertamento dell’invalidità civile, e non anche al riconoscimento della percentuale qualificata richiesta dalla norma previdenziale, la pretesa azionata in sede giurisdizionale costituisce quid novi sul quale l’ente non ha potuto pronunciarsi: il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di domanda amministrativa. Il principio di unicità dell’accertamento affermato dalle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM è riferibile alla sola procedura ex art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 e non è estensibile all’ordinario accertamento dell’invalidità civile.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, inoltrava in data 23.12.2022 alla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile domanda volta al riconoscimento dello stato invalidante. La Commissione, nella seduta dell’08.03.2023, lo valutava invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 65%, a decorrere dalla data della domanda.

Ritenendo che il proprio quadro patologico giustificasse una percentuale superiore al 74%, il ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento di un’invalidità compresa tra il 74% e il 99% e il conseguente diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, con decorrenza dal 23.12.2022. L’INPS eccepiva l’inammissibilità per mancanza di previa domanda amministrativa, per carenza di interesse ad agire e per difetto di prova della condizione di maggior usura.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto il profilo dell’interesse ad agire, ritenendo superati i rilievi dell’Istituto in forza dei principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM. Quest’ultima, pur riferita ad altra fattispecie, ha ammesso la possibilità di un accertamento della dipendenza della causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio.

La questione decisiva viene però individuata altrove. Nel caso in esame manca una domanda amministrativa tesa a ottenere ciò che viene richiesto in sede giudiziaria, con violazione dell’art. 153, comma 1, lettera b), cod. giust. cont. L’INPS, in particolare, non ha potuto pronunciarsi, neppure per implicito, sul beneficio previdenziale di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000.

La Corte distingue nettamente la fattispecie decisa dalle Sezioni Riunite da quella sottoposta al proprio esame. La prima attiene alla procedura particolare dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, caratterizzata per previsione di legge dall’unicità dell’accertamento ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata: circostanza che qui difetta, trattandosi di procedura propria di accertamento dell’invalidità, suscettibile di essere superata da fattori sopravvenuti.

Inoltre, la pronuncia delle Sezioni Riunite presupponeva un diniego intervenuto in sede amministrativa. Nel caso di specie, invece, rispetto alla domanda del ricorrente non vi è stato alcun diniego: il verbale della Commissione indica espressamente che la richiesta era fatta ai fini dell’invalidità civile e non per il riconoscimento di una invalidità con percentuale qualificata ai fini dei vantaggi della legge n. 388/2000. L’accertamento di una specifica percentuale di invalidità, ancorata a previsioni peculiari di tale legge, costituisce dunque quid novi rispetto alla domanda amministrativa, sulla quale l’amministrazione non ha avuto modo di esprimersi.

Il Collegio rileva altresì che dalla documentazione depositata risulta una domanda specifica di accreditamento di contributi figurativi per invalidità civile superiore al 74%, ma rivolta al Dirigente scolastico e quindi a un soggetto diverso dall’INPS, unica parte in giudizio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese, in considerazione della pronuncia in rito e dei contrasti giurisprudenziali sulle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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