Inammissibilità del quesito sulla regolarità contabile delle delibere consiliari (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 92 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attività consultiva della Corte dei conti, resa ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, richiede la sussistenza congiunta dei requisiti dell’ammissibilità soggettiva e dell’ammissibilità oggettiva. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve essere inerente alla materia della contabilità pubblica, deve presentare carattere di generalità e astrattezza e non deve interferire con le funzioni della magistratura contabile o di altre magistrature. È, pertanto, inammissibile la richiesta con cui l’ente locale chiede alla Corte di esprimere un sindacato di legittimità su una singola e specifica procedura amministrativa in itinere, come quella relativa all’acquisizione del parere di regolarità contabile su una proposta di deliberazione consiliare, non potendo la funzione consultiva risolversi in una compartecipazione all’attività di amministrazione attiva.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune della Regione siciliana chiedeva alla Sezione di controllo della Corte dei conti un parere sulla correttezza del procedimento amministrativo di approvazione di una proposta di deliberazione consiliare, recante l’istituzione di quattro commissioni consiliari e l’approvazione del relativo regolamento, con previsione di un gettone di presenza per i consiglieri partecipanti. Il quesito investiva in particolare la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile sulla proposta medesima. L’ente rappresentava di aver già approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato e lo schema del bilancio di previsione, senza aver preventivato le ulteriori spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica l’istanza come richiesta di parere in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, escludendo l’applicazione della nuova disciplina di cui all’art. 2, l. n. 1/2026. Sul punto, richiamando i propri precedenti, la Sezione conferma la natura speciale della nuova disposizione, circoscritta alle questioni connesse all’attuazione del PNRR e del PNC di valore non inferiore a un milione di euro, con la conseguenza che permane la competenza generale a rendere pareri su questioni generali ed astratte.

Nel merito, la Corte verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è ammissibile: l’ente istante è un Comune, soggetto legittimato, e il Sindaco, che ha sottoscritto la richiesta, è il legale rappresentante pro tempore ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL.

Sotto il profilo oggettivo, invece, il Collegio richiama i consolidati orientamenti della Sezione Autonomie e delle Sezioni Riunite, secondo cui il quesito deve essere inerente alla materia della contabilità pubblica, presentare carattere di generalità e astrattezza e non interferire con altre funzioni della magistratura contabile o di altre giurisdizioni. Un quesito che concerna fatti gestionali specifici o provvedimenti in corso di adozione è inammissibile, perché determinerebbe un’indebita compartecipazione della Corte all’attività di amministrazione attiva.

Applicando tali criteri, la Corte dichiara il quesito oggettivamente inammissibile. La richiesta del Sindaco è volta, in modo esplicito, a ottenere un sindacato di legittimità su una singola procedura, peraltro già disciplinata dall’art. 53, l. n. 142/1990, come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e integrato dall’art. 12, L.R. n. 30/2000, che impone il parere di regolarità tecnica e contabile per le proposte di deliberazione che comportino impegno di spesa. La richiesta, non estrapolando un dubbio interpretativo di portata generale, rischia altresì di interferire con le attribuzioni di altre articolazioni funzionali della Corte e di altri plessi giurisdizionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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