Inammissibilità del ricorso per cassazione per esposizione carente dei fatti (Cass. civ. Sez. 3 n. 16126 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo da consentire alla Corte di conoscere il fatto storico all’origine della contesa, il fondamento delle pretese e delle difese delle parti e le ragioni delle sentenze di merito. La carenza o la confusività dell’esposizione di tali elementi integra la violazione dei precetti di cui all’art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. e determina la inammissibilità del ricorso. La inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in caso di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla sanzione pecuniaria d’ufficio ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del resistente, il quale aveva proposto opposizione. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione e il ricorrente aveva impugnato la sentenza, chiedendo l’accertamento dei requisiti per l’ammissione del giuramento suppletorio deferito in primo grado e, in subordine, la dichiarazione di ingiustizia della sentenza. Avverso la decisione del Tribunale, che aveva confermato l’esito del primo grado, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la illegittima ammissione del giuramento suppletorio, rilevandone la manifesta inammissibilità. La redazione del ricorso non consente al giudice di legittimità di conoscere gli elementi essenziali della vicenda: non viene descritto il fatto storico che ha originato la lite, non è indicato il fondamento della richiesta monitoria, né i motivi di opposizione o le ragioni poste a base delle decisioni di merito. Il generico riferimento ad un assegno emesso a garanzia non è sufficiente a chiarire il rapporto dedotto in giudizio.
La Corte ritiene che tale modalità di esposizione dei fatti e delle doglianze violi i requisiti di contenuto del ricorso previsti dall’art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., che impongono, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei fatti costitutivi delle pretese e delle difese. La mancata esposizione di tali elementi rende impossibile ogni controllo sulla fondatezza delle censure.
La Corte dichiara conseguentemente inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per carente valutazione delle prove da parte del giudice di merito, in quanto la relativa illustrazione risulta affetta dai medesimi vizi di confusività e lacunosità già rilevati per il primo motivo.
La Corte dichiara infine la soccombenza del ricorrente e lo condanna alla rifusione delle spese in favore del resistente. Dichiara altresì dovute le sanzioni previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. in ragione della definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nonché il versamento del doppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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