Invalidità della procura al libero foro nel giudizio di legittimità e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 16122 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere affidato ad avvocati del libero foro solo in presenza dei presupposti derogatori previsti dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 (conflitto, indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato o apposita delibera). In difetto, la procura alle liti è invalida e, poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale, la relativa eccezione è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso. L’invalidità non è sanabile ex art. 182 c.p.c., il quale non trova applicazione nel giudizio di cassazione.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatole per il mancato pagamento di somme portate da diverse cartelle esattoriali, unitamente all’estratto di ruolo relativo ad altre cartelle non menzionate nel preavviso. Il ricorso veniva accolto in primo grado e la sentenza confermata in appello.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata ex lege a titolo universale a Equitalia s.p.a., proponeva ricorso per cassazione, costituendosi a mezzo di un avvocato del libero foro. La contribuente si difendeva con controricorso, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per nullità del mandato conferito dall’Agenzia ad un difensore non erariale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente, ritenendola fondata. Viene ricordato che l’art. 1 d.l. n. 193/2016 ha disposto l’estinzione delle società del Gruppo Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società estinte.
Il comma 8 della medesima disposizione autorizza l’ente ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale, ovvero di avvocati del libero foro nel rispetto dei criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 e delle previsioni del d.lgs. n. 50/2016. La scelta tra i due patrocini non è pertanto rimessa alla discrezionalità dell’Agenzia, ma è condizionata dalla ricorrenza dei presupposti di legge.
La Corte richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 30008/2019, in base al quale la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ovvero di un avvocato del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e prova al riguardo. Nel contenzioso tributario, la convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura esime dal ricorso alla difesa erariale solo nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, mentre lo prevede espressamente per il giudizio di legittimità.
Nel caso di specie, la lite è stata introdotta nel 2018 e negli atti non risulta la sussistenza delle condizioni derogatorie, né tantomeno delle relative delibere. La procura rilasciata dall’Agenzia ad un avvocato del libero foro deve pertanto ritenersi invalida, con conseguente inammissibilità del ricorso. La Corte precisa che l’art. 182 c.p.c. non trova applicazione nel giudizio di legittimità, sicché l’invalidità non può essere sanata. Le spese del giudizio vengono compensate, in considerazione del consolidamento solo sopravvenuto della giurisprudenza di legittimità in materia.
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Nota della Redazione
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