Notaio, errore sul codice fiscale degli acquirenti e obbligo di rettifica (Cass. civ. Sez. III n. 3967 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il motivo che investe la ritenuta contraddittorietà tra la validità del contratto e la necessità della rettifica è inammissibile quando i due profili non siano in antitesi giuridica, riguardando la controversia non la nullità o l’inefficacia dell’atto ma il solo obbligo risarcitorio del professionista. È del pari inammissibile, perché nuovo, il motivo che introduce in sede di legittimità questioni non presenti nella sentenza impugnata né specificamente dedotte nei gradi di merito. L’accertamento sull’erroneità del codice fiscale e sulla necessità della rettifica costituisce giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione se immune da vizi logici e sorretto da congrua motivazione.

Il Fatto

Una cliente conveniva in giudizio il notaio davanti al Giudice di pace, esponendo di aver concluso nel 2010 un contratto di compravendita immobiliare assistita dal professionista e lamentando che nell’atto era stato erroneamente indicato il codice fiscale degli acquirenti. La parte chiedeva il rimborso del costo sostenuto per correggere l’atto, adempimento necessario per consentire agli acquirenti di rivendere a terzi l’immobile.

Il Giudice di pace accoglieva la domanda e condannava il notaio al risarcimento. Il Tribunale di Roma respingeva l’appello e confermava la decisione. Il notaio proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’intimata non svolgeva attività difensiva. La questione approda così al giudizio di legittimità sulla correttezza della decisione di merito e sull’ammissibilità delle censure.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c., oltre all’omessa valutazione di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo una contraddittorietà tra l’affermata irrilevanza dell’errore materiale sulla validità dell’atto e la successiva rilevanza della rettifica. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità: i due profili non sono in antitesi giuridica, poiché la controversia non riguarda la nullità o l’inefficacia del contratto ma il solo obbligo risarcitorio.

Con il secondo motivo il ricorrente sosteneva che la corretta indicazione del codice fiscale nella nota di trascrizione avrebbe sanato l’errore, rendendo superflua la rettifica. Il motivo è stato giudicato inammissibile perché nuovo: nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla questione dell’efficacia sanante della nota, né il ricorrente ha trascritto i motivi di appello relativi a tale specifico profilo.

Analoga sorte hanno il terzo e il quarto motivo, parimenti inammissibili in quanto nuovi: la prova del tentativo di rivendita dell’immobile e il difetto di legittimazione attiva non risultano dedotti in appello, mentre la censura sull’incidenza dell’errore non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Su quest’ultimo punto la Corte rileva che il Tribunale, confermando il primo giudice, aveva evidenziato come la rettifica fosse inizialmente opportuna per allibrare correttamente la ditta catastale e poi divenuta necessaria quando, nel 2016, gli acquirenti avevano inteso rivendere il bene, per il pieno rispetto dei principi in tema di pubblicità immobiliare attuata con la trascrizione. Non pertinente è risultato il richiamo alla Cass. Sez. 6-3, n. 13543 del 30/05/2018, riferendosi quella massima all’inesattezza della nota di trascrizione e non dell’atto cui la nota si riferisce.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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