Il ricorso per cassazione è inammissibile se l’esposizione dei fatti è carente (Cass. civ. Sez. 1 n. 21288 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non rispetti il requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non esponendo in modo chiaro e sintetico i fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi. L’esposizione deve consentire alla Corte di avere una diretta, immediata e completa conoscenza dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione assunta dalle parti, senza dover attingere ad altre fonti o atti. La carenza espositiva preclude l’esame dei motivi di ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva respinto il suo appello avverso la decisione del Tribunale di Lecce. Il giudice di primo grado aveva a sua volta rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del Comune, originariamente intimato e rimasto tale anche in sede di legittimità. La società aveva proposto istanze di condanna del Comune al pagamento di somme, anche in via di compensazione o di indebito arricchimento, mentre l’ente aveva avanzato domande riconvenzionali e ulteriori richieste di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile. Il vizio riscontrato attiene al mancato rispetto del requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la parte dedicata allo svolgimento del processo non esponeva in modo chiaro e sintetico i fatti di causa essenziali.
La ricorrente, pur dedicando numerose pagine alla narrazione, non aveva indicato con chiarezza quali fossero le contrapposte pretese, i relativi presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le sorreggevano, né le linee difensive assunte dalle parti nei gradi di merito. Non aveva nemmeno riportato sinteticamente i motivi di appello e le ragioni poste a fondamento delle due decisioni di merito.
Tale omissione, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte, non consente al giudice di legittimità di avere una conoscenza diretta, immediata e completa degli elementi indispensabili per comprendere l’origine e l’oggetto della controversia, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti del processo. La Corte ha quindi ribadito che la mancanza di un’adeguata esposizione dei fatti preclude l’esame dei motivi di ricorso.
Quanto alle spese, nulla è stato statuito in mancanza di controricorrente. Il provvedimento ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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